La Corte dei Conti conferma l’incentivo per funzioni tecniche anche per le concession

La Corte dei Conti della Lombardia con la delibera 187/2023/PAR ha confermato quanto già rilevato dai più attenti lettori del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

La Corte infatti, nel parere rilasciato al Comune di Varese, ha rilevato e confermato la diversa formulazione dell’Art. 45 del nuovo testo normativo rispetto al precedente Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Si ricorda, infatti, che l’esplicita riferimento agli “appalti” e alle “stazioni appaltanti” del previgente testo normativo aveva portato i giudici contabili alla famosa deliberazione del 2019 15/2019/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie, nell’escludere l’estendibilità dell’istituto alle concessioni, avevaosservato che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.

I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli “appalti” e alle “stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle”proceudre di affidamento” e alle “stazioni appaltanti ed enti concedenti”, hanno pertanto evidenziato che

“Le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione.”

Ma i giudici contabili, nel riscontro al Comune di Varese, esplicitano e chiariscono inoltre che tale apertura del nuovo Codice è applicabile anche ai partenariati pubblico-privati (PPP) evidenziando come:

“In siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45.”

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