Contributi di funzionamento alle società in house: attenzione all'IVA!

Il 20 Settembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello 433/2023, con la quale ha confermato che la presenza di un rapporto sinallagmatico fra Comune e società in house, sebbene in un contesto connesso alla gestione di un'infrastruttura di interesse pubblico per la quale potrebbero pervenire contributi regionali e in assenza di specifici standard contrattuali, comporta necessariamente che la provvista economica erogata dall'Ente non possa qualificarsi come "contributo di funzionamento" non assogettabile a IVA.

In particolare, il Comune, nella richiesta di parere, proponeva una soluzione interpretativa che equiparava il contributo annuale elargito alla società in house quale meramente funzionale a garantire l'equilibrio della società a fronte dell'affidamento della gestione di una infrastruttura ciclopedonale, tuttavia l'Agenzia ha diversamente rilevato come "si ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune X costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria"

La risposta dell'Agenzia conferma ancora una volta l'importanza e l'attualità dei profili fiscali nelle operazioni di affidamento in house providing dato il profilo di peculiarità dell'istituto. La specializzazione e l'integrazione di competenze economiche, fiscali, legali e organizzative permette a Paragon di affiancare al meglio i Comuni e le loro società nei percorsi di affidamento in house

 

 


La Corte dei Conti conferma l'incentivo per funzioni tecniche anche per le concession

La Corte dei Conti della Lombardia con la delibera 187/2023/PAR ha confermato quanto già rilevato dai più attenti lettori del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

La Corte infatti, nel parere rilasciato al Comune di Varese, ha rilevato e confermato la diversa formulazione dell'Art. 45 del nuovo testo normativo rispetto al precedente Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Si ricorda, infatti, che l'esplicita riferimento agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti" del previgente testo normativo aveva portato i giudici contabili alla famosa deliberazione del 2019 15/2019/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie, nell’escludere l’estendibilità dell’istituto alle concessioni, avevaosservato che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.

I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle"proceudre di affidamento" e alle "stazioni appaltanti ed enti concedenti", hanno pertanto evidenziato che

"Le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione."

Ma i giudici contabili, nel riscontro al Comune di Varese, esplicitano e chiariscono inoltre che tale apertura del nuovo Codice è applicabile anche ai partenariati pubblico-privati (PPP) evidenziando come:

"In siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45."


Emanate le linee guida per i PEF e gli indicatori di qualità dei SPL non a rete

Con decreto direttoriale del 31 Agosto 2023, sono state adottate le linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 201/2022, da parte del Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy.

E' importante rilevare come le linee guida prevedano la necessità di una relazione di accompagnamento che puntualmente descriva le assumptions del Piano nonchè la regolazione e le previsioni normative connesse al servizio, superando l'idea di un documento che riportasse le sole valorizzazioni economiche.

Con il medesimo decreto sono stati individuati anche gli indicatori di qualità per il servizi non regolati ed in particolare per la gestione dei parcheggi, la gestione degli impianti sportivi, i servizi cimiteriali, la gestione dell'illuminazione votiva e il trasporto scolastico.

Importante rilevare il richiamo ai sistemi di qualità già sviluppati dalle Autorità indipendenti per altri settori (rifiuti, TPL, etc...).

Il decreto e gli allegati sono disponibili al seguente link: Decreto Direttoriale SPL

Paragon continua il suo impegno per la regolazione dei servizi pubblici e l'affiancamento agli Enti locali!

 


Affitto & Concessione di servizi: il Consiglio di Stato ribadisce le differenze

Lo scorso 22 Agosto è stata pubblicata la sentenza 7915/2023, in cui il Consiglio di Stato ha confermato la distinzione fra la locazione di immobile e la concessione di servizi.

In particolare, ove i Comuni vincolino l'utilizzo di un determinato immobile ad uno specifico uso/servizio non è possibile qualificare il servizio come locazione di immobile pubblico, con conseguente esclusione dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha ribadito un suo orientamento consolidato, richiamando una precedente sentenza del 2016 evidenziando come:

Solamente la disponibilità contrattuale di locali per un periodo di tempo determinato può qualificarsi comelocazione in senso proprio, laddove “Tale situazione non ricorre allorché invece questa detenzione è strettamente collegata ad unservizio che concretizza una serie prestazioni nient’affatto “accessorie” o “complementari"

La sentenza conferma la necessità di un attento processo di qualificazione dei propri servizi, nonchè la necessità di sviluppare una corretta pianificazione economica e finanziaria delle concessioni da parte degli Enti locali


Concessioni balneari: il Consiglio di Stato ribadisce che non può esserci proroga automatica

Il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 28 Agosto, pronunciandosi sul ricorso contro un'ordinanza di demolizione di beni immobili siti in area demaniale, non ha perso l'occasione per ribadire l'inefficacia della proroga disposta per le concessioni balneari, già confermata dall'Adunanza plenaria nel 2019 e ripresa con la sentenza 1 marzo 2023 n. 2192.

"La questione circa la successione di norme nazionali recanti la previsione di una proroga automatica ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo in essere (fin d)alla data del 30 dicembre 2009 e il contrasto didette disposizioni con l’ordinamento eurounitario (nello specifico con le previsioni della direttiva n. 123/2006 e conalcune disposizioni del TFUE) e con l’interpretazione dello stesso recata dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14 e C-67/15 Promoimpresa) e dalla più recente conferma della predetta Corte (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. III, sentenza 20aprile 2023, in causa C-348/22) nonché, ancora, dalla giurisprudenza dei giudici nazionali ([...] disapplicando anche la più recente disposizione normativarecante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenutanell'art. 10-quater , comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, in quanto si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato), sono ampiamente note e non è necessario riprodurre qui nuovamente l’intera questione,anche per non appesantire lo sviluppo dell’esame del presente contenzioso".

Si avvicina dunque il termine per la scadenza delle concessioni (31 Dicembre 2023) senza che gli atti propedeutici del Governo abbiano ancora visto la luce, con la conseguente necessità per gli Enti competenti (in primis i Comuni) di attivarsi per l'avvio delle procedure, in modo da evitare rischi di contenzioso in vista della stagione balneare 2024.

Paragon sta sviluppando, insieme ai propri partner, un servizio dedicato di supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per affrontare al meglio questa sfida, grazie alle competenze maturate nello sviluppo di procedure concessorie.