DDL Concorrenza: quali novitĂ per i servizi pubblici locali?
Il Disegno di Legge Concorrenza 2025, atteso in approvazione entro fine anno, introduce misure rilevanti per i Comuni con oltre 5.000 abitanti in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
đź”§ Obbligo di intervento in caso di gestione insoddisfacente
Se la ricognizione periodica evidenzia criticità gestionali riconducibili al gestore, l’ente locale dovrà adottare un atto di indirizzo che:
-
impone al gestore un piano correttivo entro 3 mesi;
-
include un cronoprogramma per il miglioramento della qualità del servizio, l’efficientamento dei costi e il ripiano delle perdite;
-
viene trasmesso ad ANAC e pubblicato online.
La mancata attuazione del piano può portare, nei casi gravi, anche alla revoca dell’affidamento.
📊 Quando si parla di gestione insoddisfacente?
L’andamento è considerato critico se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
-
Perdite significative negli ultimi due esercizi;
-
Scostamenti gestionali rispetto agli obiettivi contrattuali;
-
Almeno due indicatori di qualitĂ sotto i livelli minimi previsti.
đź’¸ Sanzioni fino a 500.000 euro
Il DDL prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 500.000 euro per:
-
mancata adozione o pubblicazione della ricognizione;
-
assenza dell’atto di indirizzo in presenza di criticità .
📌 Stralcio normativo
(Misure per il rafforzamento delle attivitĂ di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)
1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all’articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’ANAC che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e al Parlamento.
1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualitĂ del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualitĂ dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3.».
🔎 Paragon Advisory è al fianco dei Comuni per la predisposizione della ricognizione periodica, la definizione degli atti di indirizzo e la gestione delle criticità .
👉 Contattaci per un supporto operativo e tempestivo.
Sentenza Consiglio di Stato n. 02421/2025: confermati i poteri degli ETC nella regolazione delle tariffe rifiuti
Consiglio di Stato ARERA vs Gest S.r.l. e altri gestori del servizio rifiuti
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un'importante controversia tra ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e diverse società operanti nella gestione dei rifiuti in Umbria. La Sentenza riguarda la contestazione della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, relativa all'aggiornamento biennale del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2024-2025.
Il Contenzioso
La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte di Gest S.r.l. e altre società , della delibera ARERA che definisce i criteri di aggiornamento delle tariffe dei rifiuti. Le aziende contestavano il fatto che il metodo tariffario non prevedesse un conguaglio annuale per l’inflazione, ma solo biennale. Inoltre, sostenevano che ARERA non avesse adeguatamente considerato le osservazioni degli operatori di settore nella fase di consultazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la delibera violasse il principio della copertura integrale dei costi (full cost recovery). La decisione del TAR ha spinto ARERA a presentare appello al Consiglio di Stato.
La Decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di ARERA, ritenendo fondati i seguenti punti:
- TardivitĂ del Ricorso: Le aziende avrebbero dovuto impugnare il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) giĂ nel 2021, quando venne approvato, e non attendere il 2023. Il fenomeno inflazionistico successivo non ha reso il provvedimento di ARERA impugnabile oltre i termini previsti dalla legge.
- Sopravvenuta Carenza di Interesse: La determina dirigenziale del 6 novembre 2023 ha giĂ previsto meccanismi per il riconoscimento di conguagli, eliminando il presunto danno subito dalle aziende ricorrenti.
- Poteri degli ETC (Enti Territoriali Competenti): Uno degli aspetti piĂą rilevanti della sentenza riguarda la conferma del ruolo centrale degli ETC nel sistema tariffario. Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli ETC sono i soggetti deputati a valutare e riconoscere i conguagli tariffari, in conformitĂ con le disposizioni del MTR-2 e della delibera ARERA. Questo conferma che le decisioni sugli aggiornamenti tariffari non possono essere automatiche, ma devono passare attraverso la verifica e validazione degli ETC, che operano in base a criteri di efficienza e sostenibilitĂ economica.
Implicazioni della Sentenza
Questa decisione conferma la legittimitĂ del sistema tariffario stabilito da ARERA e rafforza il ruolo degli ETC nel determinare le tariffe in base ai parametri di efficienza e sostenibilitĂ economica. Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito che gli ETC non hanno solo un ruolo tecnico, ma sono attori chiave nella governance del settore, con poteri decisionali effettivi e discrezionali.
La sentenza stabilisce l'importanza dell'attivitĂ di validazione ad opera degli ETC e di analisi degli equilibri economici finanziari. Paragon Advisory mette a disposizione la propria esperienza nel settore per tutti gli ETC.
Consultazioni di mercato: essenziali per l’affidamento di un servizio strategico
Nell'ambito della segnalazione formale del 28 gennaio 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha fornito un rilevante punto di vista in merito all'importanza strategica della conduzione strutturata di consultazioni di mercato nel caso di servizi con rilevanza strategica per l'Ente.
L’Importanza delle Consultazioni di Mercato
Un aspetto cruciale evidenziato dall’AGCM riguarda la necessità di condurre consultazioni di mercato, come previsto dall’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Queste consultazioni consentono di analizzare la struttura del mercato, verificare la presenza di operatori interessati e individuare la modalità di affidamento più idonea. L’ANAC, nelle proprie linee guida, ha ribadito che le consultazioni di mercato rappresentano uno strumento essenziale per migliorare la qualità delle procedure di gara e ridurre il rischio di affidamenti inefficaci.
Le consultazioni devono essere condotte con particolare attenzione alla redazione del documento da sottoporre al mercato, che deve contenere informazioni chiare e dettagliate su:
- Oggetto e finalitĂ del servizio;
- Standard qualitativi richiesti;
- Durata e modalitĂ di gestione;
- Ripartizione dei rischi operativi e finanziari;
- Elementi economici e condizioni essenziali dell’affidamento.
Un documento ben strutturato permette di ottenere risposte utili da parte degli operatori, facilitando l’identificazione delle migliori soluzioni e la riduzione dei rischi di fallimento della gara. La fase successiva della procedura prevede un’attenta valutazione delle informazioni ricevute, garantendo che l’amministrazione possa basare le proprie decisioni su dati concreti e attendibili. La corretta gestione della consultazione di mercato, dunque, è determinante per la buona riuscita della procedura di affidamento e per la legittimità delle scelte effettuate dall’ente.
é importante, inoltre, richiamare l'attenzione in merito alla rilevanza dello strumento anche in caso di affidamento in house. Secondo il Codice dei Contratti Pubblici, l’affidamento diretto a una società in house deve essere giustificato da un’analisi comparativa che dimostri la convenienza economica rispetto all’affidamento a terzi. Anche in questo caso, le consultazioni di mercato possono rappresentare un utile strumento per garantire la trasparenza del procedimento e la piena conformità alle regole di concorrenza, riservando comunque alla società partecipata l'opzione di "allineamento" alle risultanze di mercato.
Importanti chiarimenti sull'obbligatorietĂ del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA)
In seguito all’avvio del procedimento di eterointegrazione dei contratti di servizio in essere, secondo la Delibera n. 385/2023/R/RIF, a seguito di un percorso di approfondimento giuridico e regolatorio è importante fornire alcuni chiarimenti applicativi riguardanti il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA).
Occorre evidenziare che il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) da redigersi quale elemento essenziale del contratto di servizio, in virtù del richiamato art. 8 dello Schema di Contratto Tipo, è da redigersi secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 solo per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, cioè per affidamenti successivi al 23 dicembre 2022.
Resta evidente ed inteso che per tutti gli affidamenti assentiti a normative antecedenti al Decreto legislativo 201/22, sono salve le disposizioni impositive antecedenti relative comunque alla presenza di un piano economico-finanziario a garanzia degli investimenti e delle condizioni di equilibrio.
Punto chiave: Il PEFA è obbligatorio solo per gli affidamenti successivi al Decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022. Questo significa che:
- Affidamenti successivi al 23 dicembre 2022: Il PEFa deve essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'AutoritĂ ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Dlgs 201/22.
- Affidamenti precedenti al 23 dicembre 2022: Restano valide le disposizioni normative antecedenti, che prevedono comunque la presenza di un piano economico-finanziario a garanzia degli investimenti e delle condizioni di equilibrio, come richiesto dalla Legge n. 109 del 1994 e dall’art. 18 della Direttiva 2014/23/UE.
Procedimento di aggiornamento: L'adeguamento del contratto di servizio alla nuova regolazione di settore deve essere completato entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale per l’approvazione della TARI per l’anno 2024.
Si sottolinea, inoltre, l'importanza del PEFA quale opportunitĂ per le Parti contrattuali per poter beneficiare di uno strumento utile e necessario per le procedure di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio.
Paragon Advisory e i suoi professionisti sono a disposizione di ETC, Enti Locali e Gestori per un accompagnamento nelle procedure di eterointegrazione mettendo a disposizione le esperienze maturate per numerosi Enti d'Ambito Regionali.
Contributi di funzionamento alle societĂ in house: attenzione all'IVA!
Il 20 Settembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello 433/2023, con la quale ha confermato che la presenza di un rapporto sinallagmatico fra Comune e societĂ in house, sebbene in un contesto connesso alla gestione di un'infrastruttura di interesse pubblico per la quale potrebbero pervenire contributi regionali e in assenza di specifici standard contrattuali, comporta necessariamente che la provvista economica erogata dall'Ente non possa qualificarsi come "contributo di funzionamento" non assogettabile a IVA.
In particolare, il Comune, nella richiesta di parere, proponeva una soluzione interpretativa che equiparava il contributo annuale elargito alla societĂ in house quale meramente funzionale a garantire l'equilibrio della societĂ a fronte dell'affidamento della gestione di una infrastruttura ciclopedonale, tuttavia l'Agenzia ha diversamente rilevato come "si ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune X costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi che la SocietĂ dovrĂ effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria"
La risposta dell'Agenzia conferma ancora una volta l'importanza e l'attualità dei profili fiscali nelle operazioni di affidamento in house providing dato il profilo di peculiarità dell'istituto. La specializzazione e l'integrazione di competenze economiche, fiscali, legali e organizzative permette a Paragon di affiancare al meglio i Comuni e le loro società nei percorsi di affidamento in house
La Corte dei Conti conferma l'incentivo per funzioni tecniche anche per le concession
La Corte dei Conti della Lombardia con la delibera 187/2023/PAR ha confermato quanto giĂ rilevato dai piĂą attenti lettori del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.
La Corte infatti, nel parere rilasciato al Comune di Varese, ha rilevato e confermato la diversa formulazione dell'Art. 45 del nuovo testo normativo rispetto al precedente Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
Si ricorda, infatti, che l'esplicita riferimento agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti" del previgente testo normativo aveva portato i giudici contabili alla famosa deliberazione del 2019 15/2019/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie, nell’escludere l’estendibilità dell’istituto alle concessioni, avevaosservato che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.
I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle"proceudre di affidamento" e alle "stazioni appaltanti ed enti concedenti", hanno pertanto evidenziato che
"Le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione."
Ma i giudici contabili, nel riscontro al Comune di Varese, esplicitano e chiariscono inoltre che tale apertura del nuovo Codice è applicabile anche ai partenariati pubblico-privati (PPP) evidenziando come:
"In siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45."
Emanate le linee guida per i PEF e gli indicatori di qualitĂ dei SPL non a rete
Con decreto direttoriale del 31 Agosto 2023, sono state adottate le linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 201/2022, da parte del Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy.
E' importante rilevare come le linee guida prevedano la necessità di una relazione di accompagnamento che puntualmente descriva le assumptions del Piano nonchè la regolazione e le previsioni normative connesse al servizio, superando l'idea di un documento che riportasse le sole valorizzazioni economiche.
Con il medesimo decreto sono stati individuati anche gli indicatori di qualitĂ per il servizi non regolati ed in particolare per la gestione dei parcheggi, la gestione degli impianti sportivi, i servizi cimiteriali, la gestione dell'illuminazione votiva e il trasporto scolastico.
Importante rilevare il richiamo ai sistemi di qualitĂ giĂ sviluppati dalle AutoritĂ indipendenti per altri settori (rifiuti, TPL, etc...).
Il decreto e gli allegati sono disponibili al seguente link: Decreto Direttoriale SPL
Paragon continua il suo impegno per la regolazione dei servizi pubblici e l'affiancamento agli Enti locali!