Schema tipo bando ARERA servizio idrico integrato: criteri e novità tecniche

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recentemente definito, con la delibera 123/2025/R/IDR, lo schema tipo per i bandi di gara relativi all'affidamento del servizio idrico integrato. Questo nuovo modello mira a uniformare e chiarire le procedure di selezione del gestore unico d’ambito, garantendo una maggiore trasparenza e coerenza su scala nazionale con il quadro regolatorio vigente.

Tra gli elementi tecnici di maggior rilievo dello schema ARERA vi è la modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, che si basa sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. ARERA conferma il limite massimo del 30% per la componente economica, attribuendo così un peso prevalente (pari almeno al 70%) alla componente qualitativa delle offerte.

Nella valutazione delle offerte tecniche, ARERA ha introdotto criteri basati sui macro-indicatori già consolidati a partire dalla delibera 917/2017/R/IDR e 655/2015/R/IDR, che riguardano in particolare resilienza idrica, contenimento delle perdite, continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata e minimizzazione degli impatti ambientali. Questi indicatori vengono utilizzati per valutare il miglioramento progressivo o il mantenimento degli standard definiti dagli Enti di Governo d’Ambito (EGA), che devono esplicitare nei documenti di gara gli obiettivi specifici da raggiungere.

Particolare importanza per le Stazioni appaltanti assume la valutazione del cosiddetto "track record" degli operatori, sulla base della documentazione e sui dati comunicati dai partecipanti in merito alle gestioni precedenti. Tale valutazione prende in considerazione la compliance con gli obblighi regolatori (tariffari e qualitativi), l'efficacia nella realizzazione degli investimenti programmati, il ricorso a finanziamenti esterni e la capacità dimostrata nella gestione dei rapporti con le amministrazioni locali e l'utenza.

Dal punto di vista dell’offerta economica, lo schema prevede che gli operatori propongano eventuali riduzioni sui costi operativi endogeni, sui costi ambientali e della risorsa idrica, nonché sui costi operativi relativi ad adeguamenti agli standard qualitativi. Le leve che gli offerenti possono utilizzare per la competizione economica includono, inoltre, la riduzione del limite di prezzo (parametro "K"), l’aumento della quota di sharing (parametro "X") e la riduzione della percentuale applicata al fatturato per la morosità. Viene esplicitamente esclusa dalla competizione la possibilità di ribasso su voci quali costi della sicurezza e del personale, in conformità con quanto stabilito dal Codice degli Appalti.

Per i requisiti di partecipazione, ARERA prevede che gli EGA possano richiedere specifiche evidenze documentali delle capacità tecniche e professionali, in particolare attraverso la dimostrazione di precedenti esperienze nella gestione di servizi analoghi. In caso di partecipanti che non abbiano esperienza diretta sul territorio nazionale, viene richiesta la dimostrazione del rispetto di standard regolatori nel paese di origine almeno equivalenti a quelli italiani.

Inoltre, lo schema ARERA introduce ulteriori requisiti mirati ad assicurare la qualità operativa delle future gestioni. In particolare, viene prevista la necessità di presentare dettagliate relazioni tecniche e cronoprogrammi operativi, che illustrino chiaramente come gli interventi proposti verranno realizzati nel corso del periodo di affidamento. Gli operatori devono anche dimostrare competenze organizzative, disponibilità di risorse umane qualificate e adeguati strumenti tecnici e digitali.

Un aspetto innovativo è la valorizzazione delle proposte migliorative che prevedono l'applicazione di soluzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili, come sistemi intelligenti di monitoraggio delle reti idriche e impianti di recupero energetico. Tali soluzioni sono valutate positivamente in sede di gara, poiché rispondono agli obiettivi di sostenibilità ambientale e resilienza dei sistemi idrici.

In conclusione, il nuovo schema ARERA per i bandi di affidamento del servizio idrico integrato introduce regole dettagliate e tecniche per valorizzare le offerte basate su qualità, innovazione e sostenibilità, oltre che sull'efficienza economico-finanziaria e gestionale degli operatori, rispondendo così agli obiettivi di uniformità e coerenza con il quadro regolatorio vigente. Questo approccio consente agli EGA di operare con maggiore chiarezza e precisione, garantendo al contempo elevati standard qualitativi e ambientali per i servizi idrici gestiti.


♻️ Ciclo dei rifiuti urbani: regolazione incompleta, qualità ancora marginale

Cosa dice la Relazione annuale 2025 di ARERA e quali sfide attendono il settore

La Relazione annuale 2025 dell’ARERA conferma quanto gli operatori tecnici e regolatori del comparto ambientale osservano da tempo: il settore dei rifiuti urbani resta uno dei più disomogenei, sotto-regolati e carenti sul piano qualitativo tra quelli affidati alla vigilanza dell’Autorità.

1. Una regolazione che non ha ancora raggiunto tutto il sistema

Nel 2024, il meccanismo regolatorio tariffario previsto dal MTR-2 ha coperto circa il 90% della popolazione servita, ma l’adesione reale – in termini di validazioni approvate, tempestività delle trasmissioni e qualità dei dati – è ancora estremamente variabile. Si evidenziano criticità soprattutto:

  • nella trasmissione di dati da parte dei gestori;

  • nella carenza di capacità regolatoria da parte degli EGATO, non sempre attivi e competenti in modo uniforme;

  • nella presenza ancora significativa di Comuni che non hanno trasmesso i PEF 2024, pur avendo usufruito delle proroghe.

L’assenza di una regolazione “effettiva” per alcune aree del Paese mette a rischio gli obiettivi di equità, trasparenza e sostenibilità economica del sistema .


2. Qualità tecnica: solo 190 gestori soggetti a RQRI

La regolazione della qualità tecnica (Delibera 15/2022/R/rif), che ARERA ha esteso in modo pieno dal 1° gennaio 2023, riguarda ad oggi solo 190 gestori. Si tratta di una minoranza nel panorama nazionale, che conta più di 600 soggetti attivi nel servizio di raccolta.

Questa regolazione dovrebbe assicurare livelli minimi di servizio misurabili, legati ad aspetti fondamentali come:

  • la frequenza di raccolta;

  • i tempi di ritiro e sostituzione dei contenitori;

  • la qualità del servizio al cliente;

  • la tracciabilità dei flussi.

Ma il mancato adeguamento contrattuale e operativo da parte di moltissimi enti locali limita fortemente la possibilità per ARERA di premiare o sanzionare i gestori sulla base di dati oggettivi .


3. Verso il MTR-3: più articolazione, ma servono dati e governance

ARERA sta lavorando alla predisposizione del MTR-3, il nuovo schema regolatorio per il periodo 2026‑2029. Le prime indicazioni, emerse nel Documento di consultazione 240/2025/R/RIF, puntano a:

  • differenziare le componenti di costo in base ai livelli di servizio effettivi;

  • premiare i gestori che aderiscono alla regolazione della qualità;

  • valorizzare i dati di misurazione, rendicontazione e verifica (MRV) come leva per l’adeguamento tariffario.

Tuttavia, senza una infrastruttura stabile di governance, supporto tecnico e sistemi informativi condivisi, il rischio è che la nuova regolazione resti “applicabile” solo a una porzione del Paese, riproponendo le stesse asimmetrie oggi esistenti .


📌 Il punto di vista di Paragon Advisory

Per accompagnare efficacemente gli Enti Locali, gli EGATO e i gestori in questo processo, è indispensabile:

  • intervenire sulla qualità contrattuale e regolatoria dei servizi;

  • strutturare una raccolta dati conforme agli obblighi ARERA, con strumenti digitali centralizzati e interoperabili;

  • definire modelli PEF-MTR scalabili, che possano essere aggiornati rapidamente e integrati con gli obblighi della regolazione di qualità.

Paragon Advisory, con un’esperienza pluriennale nel supporto economico, regolatorio e tecnico a centinaia di enti pubblici e operatori del servizio rifiuti, è pronta a mettere a disposizione:

  • competenze multidisciplinari,

  • piattaforme informatiche dedicate,

  • e un metodo consolidato per l’ottimizzazione della regolazione e dei costi del servizio.

📩 Contattaci per approfondire il nostro supporto al percorso verso il MTR-3 e la piena adesione al sistema regolato.


🔗 Fonte ufficiale:
Sintesi della Relazione Annuale 2025 – ARERA


Sentenza Consiglio di Stato n. 02421/2025: confermati i poteri degli ETC nella regolazione delle tariffe rifiuti

Consiglio di Stato ARERA vs Gest S.r.l. e altri gestori del servizio rifiuti

Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un'importante controversia tra ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e diverse società operanti nella gestione dei rifiuti in Umbria. La Sentenza riguarda la contestazione della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, relativa all'aggiornamento biennale del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2024-2025.

Il Contenzioso

La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte di Gest S.r.l. e altre società, della delibera ARERA che definisce i criteri di aggiornamento delle tariffe dei rifiuti. Le aziende contestavano il fatto che il metodo tariffario non prevedesse un conguaglio annuale per l’inflazione, ma solo biennale. Inoltre, sostenevano che ARERA non avesse adeguatamente considerato le osservazioni degli operatori di settore nella fase di consultazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la delibera violasse il principio della copertura integrale dei costi (full cost recovery). La decisione del TAR ha spinto ARERA a presentare appello al Consiglio di Stato.

La Decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di ARERA, ritenendo fondati i seguenti punti:

  1. Tardività del Ricorso: Le aziende avrebbero dovuto impugnare il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) già nel 2021, quando venne approvato, e non attendere il 2023. Il fenomeno inflazionistico successivo non ha reso il provvedimento di ARERA impugnabile oltre i termini previsti dalla legge.
  2. Sopravvenuta Carenza di Interesse: La determina dirigenziale del 6 novembre 2023 ha già previsto meccanismi per il riconoscimento di conguagli, eliminando il presunto danno subito dalle aziende ricorrenti.
  3. Poteri degli ETC (Enti Territoriali Competenti): Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la conferma del ruolo centrale degli ETC nel sistema tariffario. Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli ETC sono i soggetti deputati a valutare e riconoscere i conguagli tariffari, in conformità con le disposizioni del MTR-2 e della delibera ARERA. Questo conferma che le decisioni sugli aggiornamenti tariffari non possono essere automatiche, ma devono passare attraverso la verifica e validazione degli ETC, che operano in base a criteri di efficienza e sostenibilità economica.

Implicazioni della Sentenza

Questa decisione conferma la legittimità del sistema tariffario stabilito da ARERA e rafforza il ruolo degli ETC nel determinare le tariffe in base ai parametri di efficienza e sostenibilità economica. Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito che gli ETC non hanno solo un ruolo tecnico, ma sono attori chiave nella governance del settore, con poteri decisionali effettivi e discrezionali.

La sentenza stabilisce l'importanza dell'attività di validazione ad opera degli ETC e di analisi degli equilibri economici finanziari. Paragon Advisory mette a disposizione la propria esperienza nel settore per tutti gli ETC.


Importanti chiarimenti sull'obbligatorietà del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA)

In seguito all’avvio del procedimento di eterointegrazione dei contratti di servizio in essere, secondo la Delibera n. 385/2023/R/RIF, a seguito di un percorso di approfondimento giuridico e regolatorio è importante fornire alcuni chiarimenti applicativi riguardanti il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA).

Occorre evidenziare che il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) da redigersi quale elemento essenziale del contratto di servizio, in virtù del richiamato art. 8 dello Schema di Contratto Tipo, è da redigersi secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 solo per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, cioè per affidamenti successivi al 23 dicembre 2022.

Resta evidente ed inteso che per tutti gli affidamenti assentiti a normative antecedenti al Decreto legislativo 201/22, sono salve le disposizioni impositive antecedenti relative comunque alla presenza di un piano economico-finanziario a garanzia degli investimenti e delle condizioni di equilibrio.


Punto chiave: Il PEFA è obbligatorio solo per gli affidamenti successivi al Decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022. Questo significa che:

  1. Affidamenti successivi al 23 dicembre 2022: Il PEFa deve essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Dlgs 201/22.
  2. Affidamenti precedenti al 23 dicembre 2022: Restano valide le disposizioni normative antecedenti, che prevedono comunque la presenza di un piano economico-finanziario a garanzia degli investimenti e delle condizioni di equilibrio, come richiesto dalla Legge n. 109 del 1994 e dall’art. 18 della Direttiva 2014/23/UE.

Procedimento di aggiornamento: L'adeguamento del contratto di servizio alla nuova regolazione di settore deve essere completato entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale per l’approvazione della TARI per l’anno 2024.

 


Si sottolinea, inoltre, l'importanza del PEFA quale opportunità per le Parti contrattuali per poter beneficiare di uno strumento utile e necessario per le procedure di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio.

Paragon Advisory e i suoi professionisti sono a disposizione di ETC, Enti Locali e Gestori per un accompagnamento nelle procedure di eterointegrazione mettendo a disposizione le esperienze maturate per numerosi Enti d'Ambito Regionali.


Arera presenta ricorso contro la Comunicazione AGCM: criticità sollevate da operatori e esperti e implicazioni per i mercati regolati

Con la DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2024 276/2024/C, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deciso di proporre ricorso giurisdizionale avverso la Comunicazione n. 31190 del 2024 adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La Comunicazione in questione, pubblicata il 13 maggio 2024, riguarda l'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese.

Criticità della Comunicazione AGCM:

Le criticità della Comunicazione AGCM, che hanno spinto l'ARERA a presentare ricorso, sono state sollevate da operatori del settore energetico e da esperti di diritto antitrust. Tra le principali criticità, si segnalano:

  • Ampia discrezionalità dell'AGCM: La Comunicazione conferisce all'AGCM un margine di discrezionalità eccessivo nell'interpretazione dei "problemi di concorrenza" che potrebbero giustificare il suo intervento. Questo potrebbe portare a un'applicazione arbitraria della norma e a una situazione di incertezza per gli operatori del mercato.
  • Rimedi a carattere generale: La Comunicazione consente all'AGCM di imporre rimedi a carattere generale, che potrebbero non essere proporzionati e adatti alle specifiche situazioni di mercato. Questo potrebbe creare distorsioni e inefficienze nel mercato energetico.
  • Sovrapposizione di competenze: La Comunicazione rischia di creare sovrapposizione tra i poteri di ARERA e quelli di AGCM, con il conseguente pericolo di confusione e incertezza per gli operatori del settore. Questo potrebbe ostacolare l'efficacia dell'azione regolatoria e la tutela della concorrenza.
  • Mancanza di coordinamento con le autorità europee: La Comunicazione non chiarisce come l'AGCM intende coordinare il proprio intervento con le autorità europee competenti in materia di concorrenza. Questo potrebbe portare a conflitti di competenza e a ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico europeo.

Implicazioni per i mercati regolati:

Le criticità sopra elencate potrebbero avere un impatto significativo sul mercato energetico italiano, con potenziali conseguenze negative per:

  • Consumatori: La discrezionalità eccessiva dell'AGCM nell'interpretazione dei "problemi di concorrenza" potrebbe limitare la tutela dei consumatori e ostacolare l'attività di regolazione dell'ARERA.
  • Operatori del mercato: L'incertezza creata dalla sovrapposizione di competenze tra ARERA e AGCM potrebbe disincentivare gli investimenti e ostacolare l'innovazione.
  • Concorrenza: I rimedi a carattere generale previsti dalla Comunicazione potrebbero creare distorsioni nel mercato e limitare la concorrenza tra gli operatori.

Il ricorso giurisdizionale presentato dall'ARERA rappresenta un passo importante per tutelare il corretto funzionamento del mercato energetico e garantire la concorrenza a beneficio dei consumatori. La decisione dell'ARERA mira a assicurare che i poteri di intervento dell'AGCM siano esercitati in modo proporzionato, trasparente e nel rispetto delle competenze previste dalla legge. L'esito di questo contenzioso avrà importanti implicazioni per il futuro della tutela della concorrenza nel mercato energetico italiano.

Per approfondire:


La Nuova Regolamentazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR): Implicazioni e Controversie

Come noto, l'introduzione del MTR e la Delibera 385 dell'Autorità Nazionale hanno evidenziato la necessità di adeguare i contratti di servizio esistenti alle nuove disposizioni tariffarie. Tuttavia, questo processo può essere complesso e richiede una gestione accurata per evitare controversie legali e garantire la conformità normativa.

Un esempio emblematico delle sfide legate alla modifica dei contratti è rappresentato dal caso (Sentenza TAR Lombardia - Brescia sez. I, 28.6.2024 n. 580) tra G.Eco s.r.l. e il Comune di Rivolta d'Adda. G.Eco s.r.l., che gestiva il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel comune, ha contestato la decisione del Comune di prorogare il contratto alle condizioni economiche originarie, senza adeguarsi alle nuove tariffe stabilite da ARERA.

La società ha sostenuto che le delibere di ARERA dovessero integrare automaticamente i contratti esistenti, aggiornando le condizioni economiche. Tuttavia, il Comune ha ritenuto che tali modifiche non potessero essere applicate retroattivamente senza un esplicito adeguamento normativo. La sentenza del TAR Lombardia ha chiarito che le tariffe stabilite da ARERA rappresentano i tetti massimi e non implicano necessariamente un aumento dei corrispettivi contrattuali pattuiti, se non previsto nel contratto originario.

Implicazioni per le Aziende

La sentenza del TAR Lombardia mette in luce l'importanza di una chiara definizione delle clausole contrattuali e della necessità di un adeguamento esplicito ai nuovi metodi tariffari. Per le aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti, è essenziale:

  1. Revisione dei Contratti Esistenti: Esaminare attentamente i contratti di servizio in essere per identificare le clausole che potrebbero richiedere aggiornamenti in conformità con il MTR.
  2. Collaborazione con le Amministrazioni Locali: Lavorare a stretto contatto con i comuni e le autorità locali per garantire che le modifiche contrattuali siano chiaramente comprese e implementate correttamente.
  3. Consulenza Legale e Regolatoria: Avvalersi di esperti in diritto amministrativo e regolatorio per navigare le complessità normative e assicurarsi che tutte le modifiche siano conformi alle nuove disposizioni.
  4. Formazione e Aggiornamento: Mantenere il personale aggiornato sulle nuove normative e sui loro impatti operativi per garantire una gestione efficiente e conforme dei servizi.

Per questi aspetti Paragon Advisory e i sui professionisti sono a disposizione degli EGATO e dei singoli Enti Locali per un supporto giuridico ed economico finanziario nell'aggiornamento dei contratti in coerenza con la più recente giurisprudenza di settore.

 


TAR Lombardia Annulla Parzialmente Delibere ARERA: Aggiornamento Inflattivo Obbligatorio per i Costi 2023

Il TAR Lombardia nella sentenza pubblicata ieri e che alleghiamo (sentenza 1985/2024), 25 Giugno, assesta un colpo alla regolazione ARERA sulle tariffe regolate!

I giudici amministrativi, in una più generale sentenza di rigetto di ricorsi di una cordata di gestori privati, riconoscono che l'aggiornamento inflattivo dei costi riconosciuti nel 2023 non può essere lasciata alla podestà dell'ETC, ma deve essere un elemento necessario all'interno del metodo.

In particolare i giudici riconoscono che stante “la mancata previsione di un sistema di conguaglio volto ad adeguare i costi al tasso di inflazione effettivamente registratosi", la determinazione n. 1/DTAC/2023 non risulta in linea con la disciplina regolatoria poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere al riconoscimento della stessa inflazione.

Del resto, la regola generale sottesa al metodo tariffario del servizio integrato rifiuti prevede che i costi complessivi per il servizio integrato siano contenuti nel Piano Economico Finanziario e debbano essere approvati dall’ETC sulla base delle indicazioni sul riconoscimento dei costi stabiliti da ARERA competente a valorizzazione tutte le componenti di costo (del servizio).

Paragon Advisory già in diversi tavoli aveva evidenziato come negli atti regolatori emergesse una sottovalutazione dei conguagli dei PEF 2023, basati sui preconsuntivi 2021, agli effettivi costi dell'anno A-2.

In ultimo, non di minor interesse quanto richiamato dal TAR in merito al principio del full cost recovery. Ricordano i giudici che questo deve essere limitato al riconoscimento dei soli costi efficienti o utili intesi quali costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore, mentre non è consentito un riconoscimento a “piè di lista” di tutti i costi sostenuti dal gestore.

L'annullamento di parte della Delibera 389/2023/R/rif e di parte della determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA potrebbe comportare la riapertura di diversi PEF già approvati dagli ETC? E' necessario il ricalcolo delle tariffe?

 


PEF IMPIANTI – APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO

ARERA ha pubblicato sul proprio sito la Determina 2/2024- DTAC attraverso la quale vengono approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024/2025. In particolare, come riportato nell’art.2, sono adottati i seguenti schemi tipo:

    • il Piano Economico – Finanziario per il biennio 2024/2025;
    • lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
    • lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore.

Inoltre, vengono fornite indicazioni su come gestire situazioni in cui i dati di costo non sono disponibili a causa di avvicendamenti gestionali o impianti recentemente entrati in esercizio. Viene anche definito il trattamento dei costi d’uso del capitale e dei contratti di leasing operativo e finanziario. I soggetti interessati dovranno inviare gli atti, i dati e la documentazione richiesta per ogni impianto di chiusura del ciclo “minimo”, ovvero di impianto “intermedio”, da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” di propria competenza.


MTR-2 approvati schemi tipo e nuovo Tool

Con la pubblicazione della Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 l'Autorità Nazionale ha reso disponibili i documenti utili per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025. Con il provvedimento che attua le previsioni contenute nella deliberazione 389/2023/R/RIF, sono stati adottati i seguenti schemi:
1) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (Allegato 1);
2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

Novità nel tool di calcolo e nel testo della Determina, con la quale all'art. 3.3 si introduce il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023, e quelli ri-quantificabili considerando il tasso di inflazione del 4,5%. Gli ETC saranno, pertanto, inviatati a valutare tale possibilità offerta con il provvedimento in commento.

Il Tool fornisce inoltre elementi volti ad agevolare le predisposizioni tariffario nel caso di passaggio a tariffa corrispettiva tra il 2024 e 2025 del periodo regolatorio.


TARI: nuovo contratto del servizio dei rifiuti urbani. Enti chiamati ad adeguarsi e redigere il PEF dell'Affidamento

Come noto, con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l’Autorità Nazionale aveva avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio. Tenendo conto dei contributi ricevuti (sono pervenuti 29 contributi) in risposta al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità con la deliberazione 385/2023/R/rif ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio caratterizzato da contenuti minimi essenziali.

Con la deliberazione l'Autorità ha inoltre stabilito che gli Enti debbano provvedere all'adeguamento dei relativi contratti in essere con lo schema tipo, non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Ai fini dell'adeguamento contrattuale obbligatorio reso necessario dall'intervento ARERA, si riconosce l'esistenza di un nuovo obbligo per gli Enti: ai fini della definizione della durata contrattuale, si rende necessaria la redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, che riporti con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e sia composto dal conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, oltre che dal programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti.

Si ricorda che detto PEF dovrà essere aggiornato nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall’Autorità e per tutta la durata residua dell’affidamento, secondo le procedure individuate all'art. 9 dello schema di contratto.

Da evidenziare che resta comunque salvo per gli Enti riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, fatto salvo la verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e nel rispetto dell’autonomia contrattuale dell’Ente e del gestore del servizio statuire contenuti ulteriori anche in ragione degli assetti esistenti. Nuovi sviluppi ed approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF.

Paragon Advisory, capitalizzando la conoscenza della regolazione e il supporto garantito agli Enti nel corso degli ultimi anni, resta disponibile per specifiche indicazioni in merito e per supportare i propri committenti nelle nuove attività richieste dall’Autorità.