Illegittimo l’affidamento in house a una società interamente partecipata dall’Egato: AGCM ricorre al TAR per il servizio rifiuti dell’Ato di Benevento

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha preso in esame le deliberazioni dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Ottimale di Benevento, datate 2 maggio 2023. In queste deliberazioni, l’Ente ha espresso la sua intenzione di costituire una società interamente partecipata, con l’obiettivo di affidarle in-house il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tuttavia, l’AGCM ha rilevato una serie di criticità e violazioni della normativa in queste decisioni, mettendo in discussione la legittimità e la conformità di tale operazione.

 

Partecipazione dell’Ente al Capitale Sociale

L’AGCM ha osservato che l’Ente d’Ambito di Benevento ha violato gli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Questi articoli vietano agli enti di governo dell’ambito di partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete. L’AGCM ha sottolineato che tale partecipazione potrebbe compromettere il principio di separazione tra funzioni di regolazione e gestione dei servizi pubblici locali a rete, in quanto l’ente parteciperebbe direttamente al capitale di un soggetto che gestisce il servizio.

Carenza di Controllo Analogico

L’AGCM ha anche evidenziato una mancanza di controllo analogo nella costituzione della società in-house. Nonostante l’obbligo di controllo analogo fosse presente, l’AGCM ha rilevato che il meccanismo di controllo era poco chiaro e non adeguato. L’ente non ha fornito informazioni dettagliate sul modo in cui i rappresentanti dei Comuni avrebbero effettivamente esercitato il controllo sulla società, compromettendo la validità del requisito di controllo analogo previsto dalla legge.

Mancata Motivazione Adeguata

L’AGCM ha criticato la mancanza di una motivazione adeguata nelle deliberazioni dell’Ente di Benevento. Secondo la normativa, le decisioni di costituire una società in-house devono essere motivate in modo analitico, includendo elementi come la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni della scelta, la convenienza economica, la compatibilità con i principi di efficienza ed efficacia, e altro ancora. L’AGCM ha rilevato una carenza di informazioni e dati concreti che giustificassero la scelta di non ricorrere al mercato e di costituire una società in-house.

 

In conclusione, l’AGCM ha dichiarato che le deliberazioni dell’Ente di Benevento sono illegittime a causa delle violazioni dei principi concorrenziali e delle normative vigenti. L’AGCM ha evidenziato come queste violazioni abbiano un impatto anticoncorrenziale, limitando la possibilità di operatori efficienti di partecipare a procedure competitive per l’ingresso nel mercato. La normativa vigente mira a promuovere la concorrenza e la tutela dell’efficienza nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e le deliberazioni dell’Ente sembrano contrastare questi obiettivi. Pertanto, l’Autorità ha deliberato, nella riunione del 18 luglio 2023, di proporre ricorso al TAR Campania contro le Determinazioni assunte da ATO Benevento.

Quanto osservato dall’Autorità, sottolinea l’importanza della costruzione di un’adeguata e solida motivazione circa la forma di affidamento scelta, costruendo uno studio economico in merito alle ragioni del mancato ricorso al mercato e sulla verifica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nelle decisioni relative ai servizi pubblici locali, al fine di garantire come richiesto dall’Autorità un ambiente di concorrenza equo e favorevole a operatori efficienti e competitivi.

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