TAR Lombardia Annulla Parzialmente Delibere ARERA: Aggiornamento Inflattivo Obbligatorio per i Costi 2023
Il TAR Lombardia nella sentenza pubblicata ieri e che alleghiamo (sentenza 1985/2024), 25 Giugno, assesta un colpo alla regolazione #ARERA sulle tariffe regolate!
I giudici amministrativi, in una più generale sentenza di rigetto di ricorsi di una cordata di gestori privati, riconoscono che l'aggiornamento inflattivo dei costi riconosciuti nel 2023 non può essere lasciata alla podestà dell'ETC, ma deve essere un elemento necessario all'interno del metodo.
In particolare i giudici riconoscono che stante “la mancata previsione di un sistema di conguaglio volto ad adeguare i costi al tasso di inflazione effettivamente registratosi", la determinazione n. 1/DTAC/2023 non risulta in linea con la disciplina regolatoria poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere al riconoscimento della stessa inflazione.
Del resto, la regola generale sottesa al metodo tariffario del servizio integrato rifiuti prevede che i costi complessivi per il servizio integrato siano contenuti nel Piano Economico Finanziario e debbano essere approvati dall’ETC sulla base delle indicazioni sul riconoscimento dei costi stabiliti da ARERA competente a valorizzazione tutte le componenti di costo (del servizio).
Paragon Advisory già in diversi tavoli aveva evidenziato come negli atti regolatori emergesse una sottovalutazione dei conguagli dei PEF 2023, basati sui preconsuntivi 2021, agli effettivi costi dell'anno A-2.
In ultimo, non di minor interesse quanto richiamato dal TAR in merito al principio del full cost recovery. Ricordano i giudici che questo deve essere limitato al riconoscimento dei soli costi efficienti o utili intesi quali costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore, mentre non è consentito un riconoscimento a “piè di lista” di tutti i costi sostenuti dal gestore.
L'annullamento di parte della Delibera 389/2023/R/rif e di parte della determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA potrebbe comportare la riapertura di diversi PEF già approvati dagli ETC? E' necessario il ricalcolo delle tariffe?
RIFIUTI – TARI, APPROVATA LA PROROGA PER I COMUNI
La Commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti che apportano significative novità per i Comuni e riguardano il Piano Economico-Finanziario inerente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le tariffe.
LE NOVITÀ
Nel dettaglio, il primo emendamento proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui i Comuni dovranno approvare le delibere riguardanti il Piano Economico-Finanziario e le tariffe.
Con il secondo emendamento, invece, si vuole garantire stabilità nell’applicazione delle tariffe della TARI: per tale motivo, saranno considerate efficaci anche quelle delibere adottate a partire dal 1°maggio, ovvero dopo la data di scadenza precedentemente indicata (30 aprile). I Comuni, grazie a questa proroga, avranno maggior tempo a disposizione per poter analizzare con attenzione la propria situazione e le proprie esigenze per poi elaborare tariffe adeguate e in linea con il servizio proposto. Paragon è in grado di garantire il supporto necessario sui diversi aspetti tariffari, così da consentire un’applicazione delle tariffe nel rispetto delle regole definite dall’Autorità.
TARI: nuovo contratto del servizio dei rifiuti urbani. Enti chiamati ad adeguarsi e redigere il PEF dell'Affidamento
Come noto, con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l’Autorità Nazionale aveva avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio. Tenendo conto dei contributi ricevuti (sono pervenuti 29 contributi) in risposta al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità con la deliberazione 385/2023/R/rif ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio caratterizzato da contenuti minimi essenziali.
Con la deliberazione l'Autorità ha inoltre stabilito che gli Enti debbano provvedere all'adeguamento dei relativi contratti in essere con lo schema tipo, non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.
Ai fini dell'adeguamento contrattuale obbligatorio reso necessario dall'intervento ARERA, si riconosce l'esistenza di un nuovo obbligo per gli Enti: ai fini della definizione della durata contrattuale, si rende necessaria la redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, che riporti con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e sia composto dal conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, oltre che dal programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti.
Si ricorda che detto PEF dovrà essere aggiornato nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall’Autorità e per tutta la durata residua dell’affidamento, secondo le procedure individuate all'art. 9 dello schema di contratto.
Da evidenziare che resta comunque salvo per gli Enti riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, fatto salvo la verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e nel rispetto dell’autonomia contrattuale dell’Ente e del gestore del servizio statuire contenuti ulteriori anche in ragione degli assetti esistenti. Nuovi sviluppi ed approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF.
Paragon Advisory, capitalizzando la conoscenza della regolazione e il supporto garantito agli Enti nel corso degli ultimi anni, resta disponibile per specifiche indicazioni in merito e per supportare i propri committenti nelle nuove attività richieste dall’Autorità.