TAR Lombardia Annulla Parzialmente Delibere ARERA: Aggiornamento Inflattivo Obbligatorio per i Costi 2023
Il TAR Lombardia nella sentenza pubblicata ieri e che alleghiamo (sentenza 1985/2024), 25 Giugno, assesta un colpo alla regolazione #ARERA sulle tariffe regolate!
I giudici amministrativi, in una più generale sentenza di rigetto di ricorsi di una cordata di gestori privati, riconoscono che l'aggiornamento inflattivo dei costi riconosciuti nel 2023 non può essere lasciata alla podestà dell'ETC, ma deve essere un elemento necessario all'interno del metodo.
In particolare i giudici riconoscono che stante “la mancata previsione di un sistema di conguaglio volto ad adeguare i costi al tasso di inflazione effettivamente registratosi", la determinazione n. 1/DTAC/2023 non risulta in linea con la disciplina regolatoria poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere al riconoscimento della stessa inflazione.
Del resto, la regola generale sottesa al metodo tariffario del servizio integrato rifiuti prevede che i costi complessivi per il servizio integrato siano contenuti nel Piano Economico Finanziario e debbano essere approvati dall’ETC sulla base delle indicazioni sul riconoscimento dei costi stabiliti da ARERA competente a valorizzazione tutte le componenti di costo (del servizio).
Paragon Advisory già in diversi tavoli aveva evidenziato come negli atti regolatori emergesse una sottovalutazione dei conguagli dei PEF 2023, basati sui preconsuntivi 2021, agli effettivi costi dell'anno A-2.
In ultimo, non di minor interesse quanto richiamato dal TAR in merito al principio del full cost recovery. Ricordano i giudici che questo deve essere limitato al riconoscimento dei soli costi efficienti o utili intesi quali costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore, mentre non è consentito un riconoscimento a “piè di lista” di tutti i costi sostenuti dal gestore.
L'annullamento di parte della Delibera 389/2023/R/rif e di parte della determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA potrebbe comportare la riapertura di diversi PEF già approvati dagli ETC? E' necessario il ricalcolo delle tariffe?