La Deroga al Principio di Suddivisione in Lotti: un'Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024

Il principio generale della suddivisione in lotti è un aspetto cruciale nella gestione degli appalti pubblici, volto a favorire la concorrenza e la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, questo principio può essere derogato in presenza di giustificati motivi, come indicato nel bando di gara, che funge da lex specialis. La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara non deve essere eccessivamente compressa.

L'Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel Parere di precontenzioso n. 123 del 13 marzo 2024, ha affrontato proprio questo tema. La delibera riguarda un caso in cui un operatore economico aveva contestato il Comune di Frosinone per non aver suddiviso in lotti l'appalto per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. La mancata suddivisione, secondo l'operatore, aveva impedito la sua partecipazione alla gara, non possedendo i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.

La Motivazione della Stazione Appaltante

La stazione appaltante aveva motivato la scelta di un lotto unico per garantire l'unitarietà della gestione e evitare complessità tecniche e costi aggiuntivi. Tale motivazione era stata esplicitata nella determina di indizione della gara. L'ANAC ha ritenuto che questa decisione non fosse irragionevole né illogica, in quanto supportata da una motivazione adeguata.

Il Contesto Normativo e Giurisprudenziale

Il quadro normativo di riferimento prevede la suddivisione in lotti come regola generale, salvo deroghe motivate. Questo principio è sancito sia dalla normativa italiana che dalle direttive europee, come la Direttiva 2014/24/UE, che incoraggia la suddivisione per favorire la partecipazione delle PMI. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non suddividere l'appalto, motivando adeguatamente tale scelta.

Nel caso di specie, l'ANAC ha confermato la legittimità della decisione del Comune di Frosinone, sottolineando che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato in presenza di giustificati motivi, purché espressi chiaramente nella lex specialis. La decisione della stazione appaltante è stata considerata coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Conclusioni

Questa delibera rappresenta un'importante precisazione sulla flessibilità delle norme relative agli appalti pubblici, evidenziando come le stazioni appaltanti possano esercitare la loro discrezionalità per adattarsi alle specificità del caso concreto, garantendo al contempo il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.