Società in House e Impatto Fiscale delle Prestazioni di Servizi a Fini IVA

Le società in house, incaricate di eseguire specifici interventi, sono soggette a prestazioni di servizi ai fini IVA, anche quando l’interesse pubblico prevale. L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 376_2023, affronta il tema della qualificazione fiscale dei pagamenti erogati a una società in house, partecipata da vari enti pubblici, per l’esecuzione di interventi specifici.

Secondo l’Agenzia, le società in house sono entità legalmente autonome rispetto agli enti di appartenenza e non possono essere considerate organismi di diritto pubblico ai fini fiscali. Di conseguenza, l’articolo 4, comma 4, del decreto IVA non si applica a tali società. Le operazioni effettuate dalle società in house, che sono costituite come società di capitali, vengono sempre considerate come attività imprenditoriali ai sensi dell’articolo 4, comma 2, n. 1) del decreto IVA, indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alle funzioni istituzionali dell’ente pubblico di provenienza o di appartenenza. Questa qualificazione come attività imprenditoriale è basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.

L’Agenzia sottolinea che una prestazione di servizi è “a titolo oneroso” quando c’è uno scambio di prestazioni sinallagmatiche tra il prestatore e il beneficiario, indipendentemente dalla presenza o meno di un corrispettivo. Nel caso delle società in house, l’Agenzia ha identificato il sinallagma nel trasferimento totale o parziale della proprietà dei risultati della ricerca o dell’opera finanziata all’ente erogante. Inoltre, la presenza di clausole risolutive espresse nella convenzione o nel contratto e di penalità per inadempimento, insieme alla responsabilità contrattuale della società in house nei confronti dei terzi, contribuiscono a caratterizzare la prestazione come “a titolo oneroso”.

Queste considerazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno importanti implicazioni fiscali per le società in house e per gli enti pubblici che le coinvolgono. Essi devono valutare attentamente la qualificazione fiscale delle transazioni effettuate e assicurarsi di adempiere agli obblighi fiscali previsti per queste prestazioni di servizi.

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