La Deroga al Principio di Suddivisione in Lotti: un’Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024
Il principio generale della suddivisione in lotti è un aspetto cruciale nella gestione degli appalti pubblici, volto a favorire la concorrenza e la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, questo principio può essere derogato in presenza di giustificati motivi, come indicato nel bando di gara, che funge da lex specialis. La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara non deve essere eccessivamente compressa.
L’Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel Parere di precontenzioso n. 123 del 13 marzo 2024, ha affrontato proprio questo tema. La delibera riguarda un caso in cui un operatore economico aveva contestato il Comune di Frosinone per non aver suddiviso in lotti l’appalto per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. La mancata suddivisione, secondo l’operatore, aveva impedito la sua partecipazione alla gara, non possedendo i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.
La Motivazione della Stazione Appaltante
La stazione appaltante aveva motivato la scelta di un lotto unico per garantire l’unitarietà della gestione e evitare complessità tecniche e costi aggiuntivi. Tale motivazione era stata esplicitata nella determina di indizione della gara. L’ANAC ha ritenuto che questa decisione non fosse irragionevole né illogica, in quanto supportata da una motivazione adeguata.
Il Contesto Normativo e Giurisprudenziale
Il quadro normativo di riferimento prevede la suddivisione in lotti come regola generale, salvo deroghe motivate. Questo principio è sancito sia dalla normativa italiana che dalle direttive europee, come la Direttiva 2014/24/UE, che incoraggia la suddivisione per favorire la partecipazione delle PMI. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non suddividere l’appalto, motivando adeguatamente tale scelta.
Nel caso di specie, l’ANAC ha confermato la legittimità della decisione del Comune di Frosinone, sottolineando che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato in presenza di giustificati motivi, purché espressi chiaramente nella lex specialis. La decisione della stazione appaltante è stata considerata coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Conclusioni
Questa delibera rappresenta un’importante precisazione sulla flessibilità delle norme relative agli appalti pubblici, evidenziando come le stazioni appaltanti possano esercitare la loro discrezionalità per adattarsi alle specificità del caso concreto, garantendo al contempo il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
Notizie correlate
La Nuova Regolamentazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR): Implicazioni e Controversie
Come noto, l'introduzione del MTR e la Delibera 385 dell'Autorità Nazionale hanno evidenziato la necessità di adeguare…
Normative sui Compensi degli Amministratori: Chiarimenti dalla Corte dei Conti
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha recentemente emesso la deliberazione n.…
Affitto & Concessione di servizi: il Consiglio di Stato ribadisce le differenze
Lo scorso 22 Agosto è stata pubblicata la sentenza 7915/2023, in cui il Consiglio di Stato ha confermato la distinzione…
Concessioni balneari: il Consiglio di Stato ribadisce che non può esserci proroga automatica
Il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 28 Agosto, pronunciandosi sul ricorso contro un'ordinanza di…