DDL Concorrenza: quali novità per i servizi pubblici locali?

Il Disegno di Legge Concorrenza 2025, atteso in approvazione entro fine anno, introduce misure rilevanti per i Comuni con oltre 5.000 abitanti in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

🔧 Obbligo di intervento in caso di gestione insoddisfacente

Se la ricognizione periodica evidenzia criticità gestionali riconducibili al gestore, l’ente locale dovrà adottare un atto di indirizzo che:

  • impone al gestore un piano correttivo entro 3 mesi;

  • include un cronoprogramma per il miglioramento della qualità del servizio, l’efficientamento dei costi e il ripiano delle perdite;

  • viene trasmesso ad ANAC e pubblicato online.

La mancata attuazione del piano può portare, nei casi gravi, anche alla revoca dell’affidamento.

📊 Quando si parla di gestione insoddisfacente?

L’andamento è considerato critico se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Perdite significative negli ultimi due esercizi;

  • Scostamenti gestionali rispetto agli obiettivi contrattuali;

  • Almeno due indicatori di qualità sotto i livelli minimi previsti.

💸 Sanzioni fino a 500.000 euro

Il DDL prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 500.000 euro per:

  • mancata adozione o pubblicazione della ricognizione;

  • assenza dell’atto di indirizzo in presenza di criticità.


📌 Stralcio normativo

(Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)
1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all’articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’ANAC che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e al Parlamento.
1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3.».

 

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