Arera presenta ricorso contro la Comunicazione AGCM: criticità sollevate da operatori e esperti e implicazioni per i mercati regolati

Con la DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2024 276/2024/C, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deciso di proporre ricorso giurisdizionale avverso la Comunicazione n. 31190 del 2024 adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La Comunicazione in questione, pubblicata il 13 maggio 2024, riguarda l'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese.

Criticità della Comunicazione AGCM:

Le criticità della Comunicazione AGCM, che hanno spinto l'ARERA a presentare ricorso, sono state sollevate da operatori del settore energetico e da esperti di diritto antitrust. Tra le principali criticità, si segnalano:

  • Ampia discrezionalità dell'AGCM: La Comunicazione conferisce all'AGCM un margine di discrezionalità eccessivo nell'interpretazione dei "problemi di concorrenza" che potrebbero giustificare il suo intervento. Questo potrebbe portare a un'applicazione arbitraria della norma e a una situazione di incertezza per gli operatori del mercato.
  • Rimedi a carattere generale: La Comunicazione consente all'AGCM di imporre rimedi a carattere generale, che potrebbero non essere proporzionati e adatti alle specifiche situazioni di mercato. Questo potrebbe creare distorsioni e inefficienze nel mercato energetico.
  • Sovrapposizione di competenze: La Comunicazione rischia di creare sovrapposizione tra i poteri di ARERA e quelli di AGCM, con il conseguente pericolo di confusione e incertezza per gli operatori del settore. Questo potrebbe ostacolare l'efficacia dell'azione regolatoria e la tutela della concorrenza.
  • Mancanza di coordinamento con le autorità europee: La Comunicazione non chiarisce come l'AGCM intende coordinare il proprio intervento con le autorità europee competenti in materia di concorrenza. Questo potrebbe portare a conflitti di competenza e a ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico europeo.

Implicazioni per i mercati regolati:

Le criticità sopra elencate potrebbero avere un impatto significativo sul mercato energetico italiano, con potenziali conseguenze negative per:

  • Consumatori: La discrezionalità eccessiva dell'AGCM nell'interpretazione dei "problemi di concorrenza" potrebbe limitare la tutela dei consumatori e ostacolare l'attività di regolazione dell'ARERA.
  • Operatori del mercato: L'incertezza creata dalla sovrapposizione di competenze tra ARERA e AGCM potrebbe disincentivare gli investimenti e ostacolare l'innovazione.
  • Concorrenza: I rimedi a carattere generale previsti dalla Comunicazione potrebbero creare distorsioni nel mercato e limitare la concorrenza tra gli operatori.

Il ricorso giurisdizionale presentato dall'ARERA rappresenta un passo importante per tutelare il corretto funzionamento del mercato energetico e garantire la concorrenza a beneficio dei consumatori. La decisione dell'ARERA mira a assicurare che i poteri di intervento dell'AGCM siano esercitati in modo proporzionato, trasparente e nel rispetto delle competenze previste dalla legge. L'esito di questo contenzioso avrà importanti implicazioni per il futuro della tutela della concorrenza nel mercato energetico italiano.

Per approfondire:


TAR Lombardia Annulla Parzialmente Delibere ARERA: Aggiornamento Inflattivo Obbligatorio per i Costi 2023

Il TAR Lombardia nella sentenza pubblicata ieri e che alleghiamo (sentenza 1985/2024), 25 Giugno, assesta un colpo alla regolazione ARERA sulle tariffe regolate!

I giudici amministrativi, in una più generale sentenza di rigetto di ricorsi di una cordata di gestori privati, riconoscono che l'aggiornamento inflattivo dei costi riconosciuti nel 2023 non può essere lasciata alla podestà dell'ETC, ma deve essere un elemento necessario all'interno del metodo.

In particolare i giudici riconoscono che stante “la mancata previsione di un sistema di conguaglio volto ad adeguare i costi al tasso di inflazione effettivamente registratosi", la determinazione n. 1/DTAC/2023 non risulta in linea con la disciplina regolatoria poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere al riconoscimento della stessa inflazione.

Del resto, la regola generale sottesa al metodo tariffario del servizio integrato rifiuti prevede che i costi complessivi per il servizio integrato siano contenuti nel Piano Economico Finanziario e debbano essere approvati dall’ETC sulla base delle indicazioni sul riconoscimento dei costi stabiliti da ARERA competente a valorizzazione tutte le componenti di costo (del servizio).

Paragon Advisory già in diversi tavoli aveva evidenziato come negli atti regolatori emergesse una sottovalutazione dei conguagli dei PEF 2023, basati sui preconsuntivi 2021, agli effettivi costi dell'anno A-2.

In ultimo, non di minor interesse quanto richiamato dal TAR in merito al principio del full cost recovery. Ricordano i giudici che questo deve essere limitato al riconoscimento dei soli costi efficienti o utili intesi quali costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore, mentre non è consentito un riconoscimento a “piè di lista” di tutti i costi sostenuti dal gestore.

L'annullamento di parte della Delibera 389/2023/R/rif e di parte della determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA potrebbe comportare la riapertura di diversi PEF già approvati dagli ETC? E' necessario il ricalcolo delle tariffe?

 


PEF IMPIANTI – APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO

ARERA ha pubblicato sul proprio sito la Determina 2/2024- DTAC attraverso la quale vengono approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024/2025. In particolare, come riportato nell’art.2, sono adottati i seguenti schemi tipo:

    • il Piano Economico – Finanziario per il biennio 2024/2025;
    • lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
    • lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore.

Inoltre, vengono fornite indicazioni su come gestire situazioni in cui i dati di costo non sono disponibili a causa di avvicendamenti gestionali o impianti recentemente entrati in esercizio. Viene anche definito il trattamento dei costi d’uso del capitale e dei contratti di leasing operativo e finanziario. I soggetti interessati dovranno inviare gli atti, i dati e la documentazione richiesta per ogni impianto di chiusura del ciclo “minimo”, ovvero di impianto “intermedio”, da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” di propria competenza.


RIFIUTI – TARI, APPROVATA LA PROROGA PER I COMUNI

La Commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti che apportano significative novità per i Comuni e riguardano il Piano Economico-Finanziario inerente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le tariffe.

LE NOVITÀ

Nel dettaglio, il primo emendamento proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui i Comuni dovranno approvare le delibere riguardanti il Piano Economico-Finanziario e le tariffe.

Con il secondo emendamento, invece, si vuole garantire stabilità nell’applicazione delle tariffe della TARI: per tale motivo, saranno considerate efficaci anche quelle delibere adottate a partire dal 1°maggio, ovvero dopo la data di scadenza precedentemente indicata (30 aprile). I Comuni, grazie a questa proroga, avranno maggior tempo a disposizione per poter analizzare con attenzione la propria situazione e le proprie esigenze per poi elaborare tariffe adeguate e in linea con il servizio proposto. Paragon è in grado di garantire il supporto necessario sui diversi aspetti tariffari, così da consentire un’applicazione delle tariffe nel rispetto delle regole definite dall’Autorità.


MTR-2 approvati schemi tipo e nuovo Tool

Con la pubblicazione della Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 l'Autorità Nazionale ha reso disponibili i documenti utili per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025. Con il provvedimento che attua le previsioni contenute nella deliberazione 389/2023/R/RIF, sono stati adottati i seguenti schemi:
1) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (Allegato 1);
2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

Novità nel tool di calcolo e nel testo della Determina, con la quale all'art. 3.3 si introduce il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023, e quelli ri-quantificabili considerando il tasso di inflazione del 4,5%. Gli ETC saranno, pertanto, inviatati a valutare tale possibilità offerta con il provvedimento in commento.

Il Tool fornisce inoltre elementi volti ad agevolare le predisposizioni tariffario nel caso di passaggio a tariffa corrispettiva tra il 2024 e 2025 del periodo regolatorio.


Contributi di funzionamento alle società in house: attenzione all'IVA!

Il 20 Settembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello 433/2023, con la quale ha confermato che la presenza di un rapporto sinallagmatico fra Comune e società in house, sebbene in un contesto connesso alla gestione di un'infrastruttura di interesse pubblico per la quale potrebbero pervenire contributi regionali e in assenza di specifici standard contrattuali, comporta necessariamente che la provvista economica erogata dall'Ente non possa qualificarsi come "contributo di funzionamento" non assogettabile a IVA.

In particolare, il Comune, nella richiesta di parere, proponeva una soluzione interpretativa che equiparava il contributo annuale elargito alla società in house quale meramente funzionale a garantire l'equilibrio della società a fronte dell'affidamento della gestione di una infrastruttura ciclopedonale, tuttavia l'Agenzia ha diversamente rilevato come "si ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune X costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria"

La risposta dell'Agenzia conferma ancora una volta l'importanza e l'attualità dei profili fiscali nelle operazioni di affidamento in house providing dato il profilo di peculiarità dell'istituto. La specializzazione e l'integrazione di competenze economiche, fiscali, legali e organizzative permette a Paragon di affiancare al meglio i Comuni e le loro società nei percorsi di affidamento in house

 

 


La Corte dei Conti conferma l'incentivo per funzioni tecniche anche per le concession

La Corte dei Conti della Lombardia con la delibera 187/2023/PAR ha confermato quanto già rilevato dai più attenti lettori del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

La Corte infatti, nel parere rilasciato al Comune di Varese, ha rilevato e confermato la diversa formulazione dell'Art. 45 del nuovo testo normativo rispetto al precedente Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Si ricorda, infatti, che l'esplicita riferimento agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti" del previgente testo normativo aveva portato i giudici contabili alla famosa deliberazione del 2019 15/2019/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie, nell’escludere l’estendibilità dell’istituto alle concessioni, avevaosservato che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.

I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle"proceudre di affidamento" e alle "stazioni appaltanti ed enti concedenti", hanno pertanto evidenziato che

"Le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione."

Ma i giudici contabili, nel riscontro al Comune di Varese, esplicitano e chiariscono inoltre che tale apertura del nuovo Codice è applicabile anche ai partenariati pubblico-privati (PPP) evidenziando come:

"In siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45."


Emanate le linee guida per i PEF e gli indicatori di qualità dei SPL non a rete

Con decreto direttoriale del 31 Agosto 2023, sono state adottate le linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 201/2022, da parte del Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy.

E' importante rilevare come le linee guida prevedano la necessità di una relazione di accompagnamento che puntualmente descriva le assumptions del Piano nonchè la regolazione e le previsioni normative connesse al servizio, superando l'idea di un documento che riportasse le sole valorizzazioni economiche.

Con il medesimo decreto sono stati individuati anche gli indicatori di qualità per il servizi non regolati ed in particolare per la gestione dei parcheggi, la gestione degli impianti sportivi, i servizi cimiteriali, la gestione dell'illuminazione votiva e il trasporto scolastico.

Importante rilevare il richiamo ai sistemi di qualità già sviluppati dalle Autorità indipendenti per altri settori (rifiuti, TPL, etc...).

Il decreto e gli allegati sono disponibili al seguente link: Decreto Direttoriale SPL

Paragon continua il suo impegno per la regolazione dei servizi pubblici e l'affiancamento agli Enti locali!

 


Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali: si avvicina il termine per la prima ricognizione

L’Art. 30 del D. Lgs. 201/2022 (decreto di riordino), entrato in vigore il 31 Dicembre 2022 ha introdotto l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le Province, le Città Metropolitane e per gli Enti d’Ambito di effettuare una ricognizione periodica degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica. La norma prevede che nella ricognizione periodica si dia conto dell’andamento economico del servizio affidato, della qualità e del rispetto degli obblighi di servizio imposti.

La ricognizione rileva inoltre la misura del ricorso all’in house providing e, i ntal caso, costituisce appendice della revisione periodica delle partecipazioni societarie prevista dall’Art. 20 del TUSPP.

Il comma 3 dell’Art. 30 prevede che in sede di prima applicazione la ricognizione deve essere effettuata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto e pertanto entro il 31 Dicembre 2023.

E’ pertanto ormai alle porte la scadenza del termine normativo che costituisce un’occasione importante per gli Enti competenti per adeguare i propri affidamenti ai dettami del decreto di riordino, con particolare riferimento allo sviluppo del Piano economico e finanziario pluriennale che il decreto pone come elemento cardine per la verifica della sostenibilità del servizio nonché per la verifica di coerenza fra gli obblighi di servizio e la remunerazione del gestore.

Inoltre, il collegamento normativo fra la ricognizione sui servizi e la revisione delle partecipazioni di cui al TUSPP mette a sistema e in relazione le “due facce” del rapporto Enti-società, con la necessaria coerenza fra le condizioni di sostenibilità economica dell’affidamento e di sostenibilità della società.

Paragon sta affiancando diversi Enti d’ambito nel percorso di adeguamento dei propri servizi al decreto di riordino, nonché alla nuova regolazione delle Autorità di regolazione e mette a disposizione le competenze e le professionalità dei suoi professionisti per la ricognizione richiesta dal decreto. Contattaci per maggiori informazioni


Decreto del MASE: aggiornata la normativa sui CAM e Appalti Verdi

Nel costante impegno verso una gestione più sostenibile, la Pubblica Amministrazione italiana ha raggiunto un nuovo traguardo con il recente decreto pubblicato il 3 agosto 2023, entrato in vigore il 20 agosto successivo. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto, porta con sé il nuovo Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA 2023, un documento che apre la strada verso una maggiore eco-sostenibilità nelle pratiche amministrative.

Il cuore del decreto è rappresentato dagli aggiornamenti e dalle revisioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che giocano un ruolo fondamentale nel promuovere appalti pubblici verdi e sostenibili. Questi criteri sono pensati per integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori all'interno della strategia degli appalti pubblici, avviando così un nuovo capitolo nell'evoluzione delle politiche di sostenibilità.

Questo decreto si pone come obiettivo primario la promozione degli appalti pubblici verdi, agendo come un collegamento vitale tra la produzione e il consumo. Inoltre, esso è uno strumento strategico per realizzare gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 dell'ONU, con particolare enfasi sull'obiettivo n. 12 riguardante la produzione e il consumo sostenibile.

Sulla base del Decreto, l’appalto è definito “verde” quando, così come previsto dall’art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM e, quando l’aggiudicazione è prevista con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 4 e 5, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell’elemento relativo al costo, laddove si tenga conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione dei medesimi CAM, vale a dire laddove si utilizzino uno o più di detti criteri premianti.

I criteri individuati nell’ambito del presente Piano d’azione, ancorché divenuti obbligatori, non pregiudicano la possibilità di introdurre ulteriori o più avanzati criteri ambientali a valle di adeguate valutazioni tecniche e di mercato, né di adottare soluzioni alternative per soddisfare i fabbisogni approcciati dai CAM, se da tali soluzioni alternative risultino maggiori benefici ambientali, né è pregiudicata la possibilità di applicare criteri ambientali su categorie di appalto non ancora oggetto di CAM.