MTR aggiornamento 2024-2025: Paragon Advisory affianca ATERSIR e i Comuni dell'Emilia-Romagna

Con la Delibera 03 agosto 2023 389/2023/R/rif “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo biennio del periodo regolatorio 2022-2025,.

Per la Regione Emilia-Romagna la predisposizione dei Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti, è affidata ad ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO).

Come per le precedenti approvazioni, anche per l'aggiornamento tariffario 2024-2025 per consentire all’Agenzia lo svolgimento delle attività di validazione e predisposizione della proposta di PEF per gli anni 2024-2025 Paragon Advisory fornirà supporto specialistico accompagnando tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna nella raccolta dei dati, predisposizione dei PEF e la loro validazione attraverso un apposito servizio di Help desk.

Si rimanda alla news ATERSIR per ogni dettaglio del supporto offerto "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR_2) periodo regolatorio 2022-2025 - Delibere ARERA 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif"


Paragon al fianco di Regione Toscana per l’affidamento del trasporto marittimo per le isole minori

Paragon, quale capofila del RTI con TBridge S.p.A, ha avviato l’assistenza a Regione Toscana per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico marittimo per l’Arcipelago Toscano.

Con la firma del contratto di assistenza, è avviata ufficialmente l’assistenza a Regione Toscana nello sviluppo degli adempimenti previsti dalla regolazione comunitaria e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Deliberazione ART 22/2019) per l’affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo da e per le isole dell’arcipelago toscano.

Dopo il percorso sviluppato con Regione Sardegna, con Regione Siciliana e con Regione Lazio, Paragon si conferma quale principale advisor economico e finanziario, con TBridge quale partner trasportistico, per lo sviluppo delle Misure regolatorie di ART e nell’affiancamento agli Enti competenti nello sviluppo di un percorso complesso e articolato per la verifica di mercato e l’adozione delle public policies più coerenti per garantire gli obblighi di servizio e la concorrenza del settore.

Visita la pagina dedicata e contattaci per conoscere i servizi di Paragon nel settore del TPL


Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali: si avvicina il termine per la prima ricognizione

L’Art. 30 del D. Lgs. 201/2022 (decreto di riordino), entrato in vigore il 31 Dicembre 2022 ha introdotto l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le Province, le Città Metropolitane e per gli Enti d’Ambito di effettuare una ricognizione periodica degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica. La norma prevede che nella ricognizione periodica si dia conto dell’andamento economico del servizio affidato, della qualità e del rispetto degli obblighi di servizio imposti.

La ricognizione rileva inoltre la misura del ricorso all’in house providing e, i ntal caso, costituisce appendice della revisione periodica delle partecipazioni societarie prevista dall’Art. 20 del TUSPP.

Il comma 3 dell’Art. 30 prevede che in sede di prima applicazione la ricognizione deve essere effettuata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto e pertanto entro il 31 Dicembre 2023.

E’ pertanto ormai alle porte la scadenza del termine normativo che costituisce un’occasione importante per gli Enti competenti per adeguare i propri affidamenti ai dettami del decreto di riordino, con particolare riferimento allo sviluppo del Piano economico e finanziario pluriennale che il decreto pone come elemento cardine per la verifica della sostenibilità del servizio nonché per la verifica di coerenza fra gli obblighi di servizio e la remunerazione del gestore.

Inoltre, il collegamento normativo fra la ricognizione sui servizi e la revisione delle partecipazioni di cui al TUSPP mette a sistema e in relazione le “due facce” del rapporto Enti-società, con la necessaria coerenza fra le condizioni di sostenibilità economica dell’affidamento e di sostenibilità della società.

Paragon sta affiancando diversi Enti d’ambito nel percorso di adeguamento dei propri servizi al decreto di riordino, nonché alla nuova regolazione delle Autorità di regolazione e mette a disposizione le competenze e le professionalità dei suoi professionisti per la ricognizione richiesta dal decreto. Contattaci per maggiori informazioni


Decreto del MASE: aggiornata la normativa sui CAM e Appalti Verdi

Nel costante impegno verso una gestione più sostenibile, la Pubblica Amministrazione italiana ha raggiunto un nuovo traguardo con il recente decreto pubblicato il 3 agosto 2023, entrato in vigore il 20 agosto successivo. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto, porta con sé il nuovo Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA 2023, un documento che apre la strada verso una maggiore eco-sostenibilità nelle pratiche amministrative.

Il cuore del decreto è rappresentato dagli aggiornamenti e dalle revisioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che giocano un ruolo fondamentale nel promuovere appalti pubblici verdi e sostenibili. Questi criteri sono pensati per integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori all'interno della strategia degli appalti pubblici, avviando così un nuovo capitolo nell'evoluzione delle politiche di sostenibilità.

Questo decreto si pone come obiettivo primario la promozione degli appalti pubblici verdi, agendo come un collegamento vitale tra la produzione e il consumo. Inoltre, esso è uno strumento strategico per realizzare gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 dell'ONU, con particolare enfasi sull'obiettivo n. 12 riguardante la produzione e il consumo sostenibile.

Sulla base del Decreto, l’appalto è definito “verde” quando, così come previsto dall’art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM e, quando l’aggiudicazione è prevista con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 4 e 5, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell’elemento relativo al costo, laddove si tenga conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione dei medesimi CAM, vale a dire laddove si utilizzino uno o più di detti criteri premianti.

I criteri individuati nell’ambito del presente Piano d’azione, ancorché divenuti obbligatori, non pregiudicano la possibilità di introdurre ulteriori o più avanzati criteri ambientali a valle di adeguate valutazioni tecniche e di mercato, né di adottare soluzioni alternative per soddisfare i fabbisogni approcciati dai CAM, se da tali soluzioni alternative risultino maggiori benefici ambientali, né è pregiudicata la possibilità di applicare criteri ambientali su categorie di appalto non ancora oggetto di CAM.


L'Antitrust ricorre al TAR: l'operazione ASECO non rientrerebbe nelle competenze dell'Ente Regionale

Nel panorama delle controversie legate alla gestione dei rifiuti urbani, si apre un nuovo capitolo con l'Antitrust che decide di agire contro la nascita della società pubblica ASECO (società controllata dal gestore del ciclo idrico AQP, per la quale si prevedeva un ingresso nel capitale da parte di AGER, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), un'iniziativa promossa dalla Regione Puglia sotto la guida di Michele Emiliano con l'obiettivo di creare e gestire gli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti. Questo passo è stato oggetto di attenzione e dibattito fin dal suo annuncio, e ora l'Antitrust interviene con un ricorso al TAR della Puglia per tutelare il principio di concorrenza.

L'operazione, sfruttando il meccanismo dell’in-house providing, prevedeva che AGER e AQP affidassero ad ASECO il mandato per la realizzazione degli impianti e le successive attività di gestione dei rifiuti organici da raccolta differenziata e dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue. Tuttavia, l'approccio è stato già bocciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lo scorso marzo, in risposta alle richieste degli operatori privati, che avevano sottolineato come l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti organici differenziati non rientrasse nelle competenze dell'ente regionale e dell'Ambito Territoriale Unico AGER.

Le osservazioni dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AGCM ha chiarito che né AGER né la Regione Puglia sono titolari di funzioni e compiti di gestione diretta o indiretta degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Di conseguenza, affidare questi servizi ad una propria società "in house" rappresenta una violazione della concorrenza.

Le Regioni, ai sensi dell’art. 196 del TUA, nel settore dei rifiuti hanno funzioni di pianificazione, organizzazione e controllo dell’attività (tra cui la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali – ATO - per la gestione dei rifiuti urbani, la promozione della “gestione integrata” dei rifiuti, nonché l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi) ma non competenze di gestione dei rifiuti che sono attribuite ai Comuni (art. 198), organizzati sulla base di ATO delimitati dal piano regionale dei rifiuti nel rispetto dei criteri di superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali e la ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti (art. 200, co. 1).

L'Antitrust ha osservato che l'intera operazione ASECO presenta una situazione di pericolo che potrebbe distorcere le dinamiche del mercato dei rifiuti nella regione. Secondo l'AGCM, il controllo esercitato dalla Regione Puglia su ASECO attraverso AQP rende ancora più illegittima questa operazione. L'Antitrust sottolinea che la società ASECO sta perseguendo attività di produzione di beni e servizi che non sono necessari né compatibili con le finalità istituzionali di AGER e della Regione. Regione Puglia, che controlla new ASECO, non rappresenta l’ente competente ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti e, dunque, non potrebbe costituire o partecipare in una società in house providing finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento della FORSU, cui sia anche affidato il servizio di trattamento dei flussi regionali. Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto che l’operazione non rispetti il requisito di stretta indispensabilità per i fini dell’ente, richiesto dall’art. 4, TUSP.

In ultimo, sempre l'Autorità evidenza che quanto messo in atto dalla Regione Puglia e da AGER prescinde dalla disciplina sugli impianti minimi (delibera ARERA n. 363/2021) che il regolatore ha immaginato per contesti geografici di scarsità impiantistica al fine di incoraggiare la realizzazione, da parte di privati o di soggetti pubblici, di nuovi impianti di trattamento.

Rilevazioni simili erano già state evidenziate dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Tuttavia, nonostante le chiare criticità sollevate dall'AGCM e dalla Corte dei Conti, Regione ed ente d'ambito non hanno risposto al parere motivato entro il termine di sessanta giorni. Di conseguenza, l'Antitrust ha deciso di intraprendere azioni legali e ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Adesso spetta ai giudici del tribunale regionale valutare il caso e prendere una decisione in questa complessa disputa che sta contribuendo a ridefinire il perimetro dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e il bilanciamento tra l'intervento pubblico e la libera concorrenza sul mercato.


Illegittimo l'affidamento in house a una società interamente partecipata dall'Egato: AGCM ricorre al TAR per il servizio rifiuti dell'Ato di Benevento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha preso in esame le deliberazioni dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento, datate 2 maggio 2023. In queste deliberazioni, l'Ente ha espresso la sua intenzione di costituire una società interamente partecipata, con l'obiettivo di affidarle in-house il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tuttavia, l'AGCM ha rilevato una serie di criticità e violazioni della normativa in queste decisioni, mettendo in discussione la legittimità e la conformità di tale operazione.

 

Partecipazione dell'Ente al Capitale Sociale

L'AGCM ha osservato che l'Ente d'Ambito di Benevento ha violato gli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Questi articoli vietano agli enti di governo dell'ambito di partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete. L'AGCM ha sottolineato che tale partecipazione potrebbe compromettere il principio di separazione tra funzioni di regolazione e gestione dei servizi pubblici locali a rete, in quanto l'ente parteciperebbe direttamente al capitale di un soggetto che gestisce il servizio.

Carenza di Controllo Analogico

L'AGCM ha anche evidenziato una mancanza di controllo analogo nella costituzione della società in-house. Nonostante l'obbligo di controllo analogo fosse presente, l'AGCM ha rilevato che il meccanismo di controllo era poco chiaro e non adeguato. L'ente non ha fornito informazioni dettagliate sul modo in cui i rappresentanti dei Comuni avrebbero effettivamente esercitato il controllo sulla società, compromettendo la validità del requisito di controllo analogo previsto dalla legge.

Mancata Motivazione Adeguata

L'AGCM ha criticato la mancanza di una motivazione adeguata nelle deliberazioni dell'Ente di Benevento. Secondo la normativa, le decisioni di costituire una società in-house devono essere motivate in modo analitico, includendo elementi come la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni della scelta, la convenienza economica, la compatibilità con i principi di efficienza ed efficacia, e altro ancora. L'AGCM ha rilevato una carenza di informazioni e dati concreti che giustificassero la scelta di non ricorrere al mercato e di costituire una società in-house.

 

In conclusione, l'AGCM ha dichiarato che le deliberazioni dell'Ente di Benevento sono illegittime a causa delle violazioni dei principi concorrenziali e delle normative vigenti. L'AGCM ha evidenziato come queste violazioni abbiano un impatto anticoncorrenziale, limitando la possibilità di operatori efficienti di partecipare a procedure competitive per l'ingresso nel mercato. La normativa vigente mira a promuovere la concorrenza e la tutela dell'efficienza nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e le deliberazioni dell'Ente sembrano contrastare questi obiettivi. Pertanto, l’Autorità ha deliberato, nella riunione del 18 luglio 2023, di proporre ricorso al TAR Campania contro le Determinazioni assunte da ATO Benevento.

Quanto osservato dall'Autorità, sottolinea l'importanza della costruzione di un'adeguata e solida motivazione circa la forma di affidamento scelta, costruendo uno studio economico in merito alle ragioni del mancato ricorso al mercato e sulla verifica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nelle decisioni relative ai servizi pubblici locali, al fine di garantire come richiesto dall'Autorità un ambiente di concorrenza equo e favorevole a operatori efficienti e competitivi.


TARI: nuovo contratto del servizio dei rifiuti urbani. Enti chiamati ad adeguarsi e redigere il PEF dell'Affidamento

Come noto, con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l’Autorità Nazionale aveva avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio. Tenendo conto dei contributi ricevuti (sono pervenuti 29 contributi) in risposta al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità con la deliberazione 385/2023/R/rif ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio caratterizzato da contenuti minimi essenziali.

Con la deliberazione l'Autorità ha inoltre stabilito che gli Enti debbano provvedere all'adeguamento dei relativi contratti in essere con lo schema tipo, non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Ai fini dell'adeguamento contrattuale obbligatorio reso necessario dall'intervento ARERA, si riconosce l'esistenza di un nuovo obbligo per gli Enti: ai fini della definizione della durata contrattuale, si rende necessaria la redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, che riporti con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e sia composto dal conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, oltre che dal programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti.

Si ricorda che detto PEF dovrà essere aggiornato nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall’Autorità e per tutta la durata residua dell’affidamento, secondo le procedure individuate all'art. 9 dello schema di contratto.

Da evidenziare che resta comunque salvo per gli Enti riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, fatto salvo la verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e nel rispetto dell’autonomia contrattuale dell’Ente e del gestore del servizio statuire contenuti ulteriori anche in ragione degli assetti esistenti. Nuovi sviluppi ed approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF.

Paragon Advisory, capitalizzando la conoscenza della regolazione e il supporto garantito agli Enti nel corso degli ultimi anni, resta disponibile per specifiche indicazioni in merito e per supportare i propri committenti nelle nuove attività richieste dall’Autorità.


ARERA aggiorna il MTR-2: tariffe sino a +9,6%, ma incremento non sufficiente per recuperare l'inflazione pregressa

Con la pubblicazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 l'ARERA ha aggiornato le regole per l’aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

Da segnalare che con l'aggiornamento l'Autorità Nazionale individua i seguenti tassi di inflazione per l’aggiornamento dei costi operativi: il 4,5% per il 2023 e l'8,8% per il 2024. Inoltre, con riferimento alle regole per la determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie l'autorità anche al fine di consentire l'assorbimento nella TARI degli incrementi monetari, ha previsto la facoltà di valorizzare un ulteriore componente nella misura massima del 7%.

Tenendo fermo il principio del recupero dei costi di investimento e di esercizio, il modello adottato dall'Autorità per effetto del disallineamento tra i due tassi (effettiva dinamica di prezzi al consumo e vincolo di crescita) potrebbe generare delle criticità. L'inflazione ex post riconosciuta è in misura tale da indurre frequenti casi di sovracap tariffario, considerando che l'aumento del limite massimo è insufficiente ad accogliere tra le entrate tariffarie gli incrementi legati all'inflazione. Il tema è ancora più di rilievo per l'equilibrio finanziario dei Gestori, i quali devono fare i conti anche con la sostenibilità "politica" e "sociale" dei corrispettivi all'utenza finale.

Si rileva anche che l’Autorità ha introdotto il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall’articolo 222 del decreto legislativo n. 152/06, richiedendo il calcolo di uno specifico indicatore (denominato 𝛨𝑎) ed ha tenuto in considerazione quanto deciso dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7196 dello scorso 24 luglio in relazione alle regole per la predisposizione dei PEF-impianti.

Paragon Advisory, capitalizzando la conoscenza della regolazione e il supporto garantito agli Enti nel corso degli ultimi anni, resta disponibile per specifiche indicazioni in merito e per supportare i propri committenti nelle nuove attività richieste dall'Autorità. Per ogni informazione sulle attività di supporto garantite da Paragon, invitiamo a visitare la pagina dedicata al seguente link


ARERA pubblica gli Obblighi di monitoraggio e di trasparenza dei rifiuti urbani

Con la Delibera 03 agosto 2023 n. 387/2023/R/rif, l'ARERA ha pubblicato gli "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

La deliberazione, attraverso l’introduzione di un primo set di indicatori sull’efficienza e la qualità della raccolta differenziata nonché sull’affidabilità degli impianti di trattamento, implementa un’infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori delle rispettive attività, sulla cui base individuare i relativi standard, rinviando a un successivo provvedimento anche in esito all’attività di monitoraggio, la definizione degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento.

Ai sensi dell'art. 22 della Deliberazione, in ciascun anno e con riferimento ai valori dell’anno precedente, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti a trasmettere all’Autorità, i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo II, rilevati e comunicati separatamente per ogni ambito tariffario.

Si rende necessario per gli ETC l'avvio delle attività come richieste dalla nuova Delibera 387/2023 dell'Autorità Nazionale. Paragon Advisory, tramite i sui professionisti  procederà nelle prossime settimane all’analisi al fine di rendersi da subito disponibile per il supporto. Per approfondimenti vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al seguente link.


Recupero dei rifiuti: Consiglio di Stato non è possibile la deroga al principio dell’affidamento mediante gara

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna contro la società Montello s.p.a. riguardo all'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti umidi provenienti dalla raccolta presso i Comuni soci di un Gestore In house.

La controversia verteva sulla delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 801 del 23 maggio 2022, che ha individuato gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica per il recupero dei rifiuti urbani nella Regione Emilia-Romagna. La società Montello s.p.a. aveva impugnato gli atti del procedimento di affidamento dell'appalto pubblico, sostenendo di non essere stata nuovamente individuata come affidataria del servizio a causa della delibera n. 801/2022.

Il TAR per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) aveva accolto il ricorso della Montello s.p.a. e la Regione Emilia-Romagna ha presentato un appello al Consiglio di Stato.

Nell'udienza del 6 luglio 2023, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il principio di prossimità agli impianti di recupero non esclude la concorrenza fornendo anche un'interpretazione della delibera ARERA (MTR-2), sottolineando che essa non implica l'affidamento diretto senza gara del servizio di recupero dei rifiuti, ma riconosce solo incentivi agli impianti che gestiscono il recupero.

Nel complesso, il Consiglio di Stato conferma che non è possibile la deroga al principio dell’affidamento mediante gara attraverso l’interpretazione dell’inciso secondo cui “è sempre ammessa libera circolazione sul territorio nazionale”, ricordando che:

l’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non pone né implica la deroga dei procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio, ma, più semplicemente, prevede la possibilità di incentivare (“privilegiando”) quelle modalità di recupero e riciclaggio che sono “attuative” del principio di prossimità degli impianti di recupero