La Nuova Regolamentazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR): Implicazioni e Controversie

Come noto, l'introduzione del MTR e la Delibera 385 dell'Autorità Nazionale hanno evidenziato la necessità di adeguare i contratti di servizio esistenti alle nuove disposizioni tariffarie. Tuttavia, questo processo può essere complesso e richiede una gestione accurata per evitare controversie legali e garantire la conformità normativa.

Un esempio emblematico delle sfide legate alla modifica dei contratti è rappresentato dal caso (Sentenza TAR Lombardia - Brescia sez. I, 28.6.2024 n. 580) tra G.Eco s.r.l. e il Comune di Rivolta d'Adda. G.Eco s.r.l., che gestiva il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel comune, ha contestato la decisione del Comune di prorogare il contratto alle condizioni economiche originarie, senza adeguarsi alle nuove tariffe stabilite da ARERA.

La società ha sostenuto che le delibere di ARERA dovessero integrare automaticamente i contratti esistenti, aggiornando le condizioni economiche. Tuttavia, il Comune ha ritenuto che tali modifiche non potessero essere applicate retroattivamente senza un esplicito adeguamento normativo. La sentenza del TAR Lombardia ha chiarito che le tariffe stabilite da ARERA rappresentano i tetti massimi e non implicano necessariamente un aumento dei corrispettivi contrattuali pattuiti, se non previsto nel contratto originario.

Implicazioni per le Aziende

La sentenza del TAR Lombardia mette in luce l'importanza di una chiara definizione delle clausole contrattuali e della necessità di un adeguamento esplicito ai nuovi metodi tariffari. Per le aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti, è essenziale:

  1. Revisione dei Contratti Esistenti: Esaminare attentamente i contratti di servizio in essere per identificare le clausole che potrebbero richiedere aggiornamenti in conformità con il MTR.
  2. Collaborazione con le Amministrazioni Locali: Lavorare a stretto contatto con i comuni e le autorità locali per garantire che le modifiche contrattuali siano chiaramente comprese e implementate correttamente.
  3. Consulenza Legale e Regolatoria: Avvalersi di esperti in diritto amministrativo e regolatorio per navigare le complessità normative e assicurarsi che tutte le modifiche siano conformi alle nuove disposizioni.
  4. Formazione e Aggiornamento: Mantenere il personale aggiornato sulle nuove normative e sui loro impatti operativi per garantire una gestione efficiente e conforme dei servizi.

Per questi aspetti Paragon Advisory e i sui professionisti sono a disposizione degli EGATO e dei singoli Enti Locali per un supporto giuridico ed economico finanziario nell'aggiornamento dei contratti in coerenza con la più recente giurisprudenza di settore.

 


La Deroga al Principio di Suddivisione in Lotti: un'Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024

Il principio generale della suddivisione in lotti è un aspetto cruciale nella gestione degli appalti pubblici, volto a favorire la concorrenza e la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, questo principio può essere derogato in presenza di giustificati motivi, come indicato nel bando di gara, che funge da lex specialis. La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara non deve essere eccessivamente compressa.

L'Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel Parere di precontenzioso n. 123 del 13 marzo 2024, ha affrontato proprio questo tema. La delibera riguarda un caso in cui un operatore economico aveva contestato il Comune di Frosinone per non aver suddiviso in lotti l'appalto per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. La mancata suddivisione, secondo l'operatore, aveva impedito la sua partecipazione alla gara, non possedendo i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.

La Motivazione della Stazione Appaltante

La stazione appaltante aveva motivato la scelta di un lotto unico per garantire l'unitarietà della gestione e evitare complessità tecniche e costi aggiuntivi. Tale motivazione era stata esplicitata nella determina di indizione della gara. L'ANAC ha ritenuto che questa decisione non fosse irragionevole né illogica, in quanto supportata da una motivazione adeguata.

Il Contesto Normativo e Giurisprudenziale

Il quadro normativo di riferimento prevede la suddivisione in lotti come regola generale, salvo deroghe motivate. Questo principio è sancito sia dalla normativa italiana che dalle direttive europee, come la Direttiva 2014/24/UE, che incoraggia la suddivisione per favorire la partecipazione delle PMI. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non suddividere l'appalto, motivando adeguatamente tale scelta.

Nel caso di specie, l'ANAC ha confermato la legittimità della decisione del Comune di Frosinone, sottolineando che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato in presenza di giustificati motivi, purché espressi chiaramente nella lex specialis. La decisione della stazione appaltante è stata considerata coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Conclusioni

Questa delibera rappresenta un'importante precisazione sulla flessibilità delle norme relative agli appalti pubblici, evidenziando come le stazioni appaltanti possano esercitare la loro discrezionalità per adattarsi alle specificità del caso concreto, garantendo al contempo il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.


Normative sui Compensi degli Amministratori: Chiarimenti dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha recentemente emesso la deliberazione n. 62/2024/PAR in risposta alla richiesta di parere avanzata dal Comune di Trani riguardante le corrette modalità di calcolo dei compensi degli Amministratori di una società controllata. L'analisi della Corte fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione dei tetti ai compensi, offrendo indicazioni fondamentali per una gestione finanziaria oculata delle società a controllo pubblico.

La Deliberazione della Corte dei Conti

La richiesta di parere del Comune di Trani si focalizza sulle modalità di calcolo dei compensi degli amministratori delle società controllate pubbliche, in particolare riguardo all'interpretazione dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 175/2016. La Corte dei Conti sottolinea l'importanza di rispettare il limite del 80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori, come stabilito dalla normativa vigente.

La deliberazione chiarisce che il calcolo del tetto di spesa deve tener conto di tutte le voci di costo, inclusi gli oneri previdenziali a carico della società. Inoltre, viene evidenziato che il rispetto di questo limite è fondamentale per garantire il contenimento della spesa pubblica e la corretta gestione finanziaria delle società partecipate.

Implicazioni per le Amministrazioni

Le amministrazioni pubbliche e le società controllate devono monitorare periodicamente l'evoluzione delle diverse voci di costo relative ai compensi degli amministratori, assicurando che il saldo totale rientri nel limite di spesa stabilito dalla normativa. Questo monitoraggio è fondamentale per garantire la conformità alle disposizioni legislative e per evitare eventuali sanzioni o problemi di bilancio.

Per ulteriori informazioni o per consulenze specifiche riguardo l'applicazione di questa sentenza, non esitate a contattarci. La nostra esperienza nel settore è a vostra disposizione per garantirvi il pieno rispetto delle normative vigenti e per supportarvi nella gestione ottimale delle vostre risorse.


Affitto & Concessione di servizi: il Consiglio di Stato ribadisce le differenze

Lo scorso 22 Agosto è stata pubblicata la sentenza 7915/2023, in cui il Consiglio di Stato ha confermato la distinzione fra la locazione di immobile e la concessione di servizi.

In particolare, ove i Comuni vincolino l'utilizzo di un determinato immobile ad uno specifico uso/servizio non è possibile qualificare il servizio come locazione di immobile pubblico, con conseguente esclusione dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha ribadito un suo orientamento consolidato, richiamando una precedente sentenza del 2016 evidenziando come:

Solamente la disponibilità contrattuale di locali per un periodo di tempo determinato può qualificarsi comelocazione in senso proprio, laddove “Tale situazione non ricorre allorché invece questa detenzione è strettamente collegata ad unservizio che concretizza una serie prestazioni nient’affatto “accessorie” o “complementari"

La sentenza conferma la necessità di un attento processo di qualificazione dei propri servizi, nonchè la necessità di sviluppare una corretta pianificazione economica e finanziaria delle concessioni da parte degli Enti locali


Concessioni balneari: il Consiglio di Stato ribadisce che non può esserci proroga automatica

Il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 28 Agosto, pronunciandosi sul ricorso contro un'ordinanza di demolizione di beni immobili siti in area demaniale, non ha perso l'occasione per ribadire l'inefficacia della proroga disposta per le concessioni balneari, già confermata dall'Adunanza plenaria nel 2019 e ripresa con la sentenza 1 marzo 2023 n. 2192.

"La questione circa la successione di norme nazionali recanti la previsione di una proroga automatica ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo in essere (fin d)alla data del 30 dicembre 2009 e il contrasto didette disposizioni con l’ordinamento eurounitario (nello specifico con le previsioni della direttiva n. 123/2006 e conalcune disposizioni del TFUE) e con l’interpretazione dello stesso recata dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14 e C-67/15 Promoimpresa) e dalla più recente conferma della predetta Corte (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. III, sentenza 20aprile 2023, in causa C-348/22) nonché, ancora, dalla giurisprudenza dei giudici nazionali ([...] disapplicando anche la più recente disposizione normativarecante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenutanell'art. 10-quater , comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, in quanto si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato), sono ampiamente note e non è necessario riprodurre qui nuovamente l’intera questione,anche per non appesantire lo sviluppo dell’esame del presente contenzioso".

Si avvicina dunque il termine per la scadenza delle concessioni (31 Dicembre 2023) senza che gli atti propedeutici del Governo abbiano ancora visto la luce, con la conseguente necessità per gli Enti competenti (in primis i Comuni) di attivarsi per l'avvio delle procedure, in modo da evitare rischi di contenzioso in vista della stagione balneare 2024.

Paragon sta sviluppando, insieme ai propri partner, un servizio dedicato di supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per affrontare al meglio questa sfida, grazie alle competenze maturate nello sviluppo di procedure concessorie.


L'Antitrust ricorre al TAR: l'operazione ASECO non rientrerebbe nelle competenze dell'Ente Regionale

Nel panorama delle controversie legate alla gestione dei rifiuti urbani, si apre un nuovo capitolo con l'Antitrust che decide di agire contro la nascita della società pubblica ASECO (società controllata dal gestore del ciclo idrico AQP, per la quale si prevedeva un ingresso nel capitale da parte di AGER, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), un'iniziativa promossa dalla Regione Puglia sotto la guida di Michele Emiliano con l'obiettivo di creare e gestire gli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti. Questo passo è stato oggetto di attenzione e dibattito fin dal suo annuncio, e ora l'Antitrust interviene con un ricorso al TAR della Puglia per tutelare il principio di concorrenza.

L'operazione, sfruttando il meccanismo dell’in-house providing, prevedeva che AGER e AQP affidassero ad ASECO il mandato per la realizzazione degli impianti e le successive attività di gestione dei rifiuti organici da raccolta differenziata e dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue. Tuttavia, l'approccio è stato già bocciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lo scorso marzo, in risposta alle richieste degli operatori privati, che avevano sottolineato come l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti organici differenziati non rientrasse nelle competenze dell'ente regionale e dell'Ambito Territoriale Unico AGER.

Le osservazioni dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AGCM ha chiarito che né AGER né la Regione Puglia sono titolari di funzioni e compiti di gestione diretta o indiretta degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Di conseguenza, affidare questi servizi ad una propria società "in house" rappresenta una violazione della concorrenza.

Le Regioni, ai sensi dell’art. 196 del TUA, nel settore dei rifiuti hanno funzioni di pianificazione, organizzazione e controllo dell’attività (tra cui la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali – ATO - per la gestione dei rifiuti urbani, la promozione della “gestione integrata” dei rifiuti, nonché l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi) ma non competenze di gestione dei rifiuti che sono attribuite ai Comuni (art. 198), organizzati sulla base di ATO delimitati dal piano regionale dei rifiuti nel rispetto dei criteri di superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali e la ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti (art. 200, co. 1).

L'Antitrust ha osservato che l'intera operazione ASECO presenta una situazione di pericolo che potrebbe distorcere le dinamiche del mercato dei rifiuti nella regione. Secondo l'AGCM, il controllo esercitato dalla Regione Puglia su ASECO attraverso AQP rende ancora più illegittima questa operazione. L'Antitrust sottolinea che la società ASECO sta perseguendo attività di produzione di beni e servizi che non sono necessari né compatibili con le finalità istituzionali di AGER e della Regione. Regione Puglia, che controlla new ASECO, non rappresenta l’ente competente ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti e, dunque, non potrebbe costituire o partecipare in una società in house providing finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento della FORSU, cui sia anche affidato il servizio di trattamento dei flussi regionali. Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto che l’operazione non rispetti il requisito di stretta indispensabilità per i fini dell’ente, richiesto dall’art. 4, TUSP.

In ultimo, sempre l'Autorità evidenza che quanto messo in atto dalla Regione Puglia e da AGER prescinde dalla disciplina sugli impianti minimi (delibera ARERA n. 363/2021) che il regolatore ha immaginato per contesti geografici di scarsità impiantistica al fine di incoraggiare la realizzazione, da parte di privati o di soggetti pubblici, di nuovi impianti di trattamento.

Rilevazioni simili erano già state evidenziate dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Tuttavia, nonostante le chiare criticità sollevate dall'AGCM e dalla Corte dei Conti, Regione ed ente d'ambito non hanno risposto al parere motivato entro il termine di sessanta giorni. Di conseguenza, l'Antitrust ha deciso di intraprendere azioni legali e ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Adesso spetta ai giudici del tribunale regionale valutare il caso e prendere una decisione in questa complessa disputa che sta contribuendo a ridefinire il perimetro dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e il bilanciamento tra l'intervento pubblico e la libera concorrenza sul mercato.


Illegittimo l'affidamento in house a una società interamente partecipata dall'Egato: AGCM ricorre al TAR per il servizio rifiuti dell'Ato di Benevento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha preso in esame le deliberazioni dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento, datate 2 maggio 2023. In queste deliberazioni, l'Ente ha espresso la sua intenzione di costituire una società interamente partecipata, con l'obiettivo di affidarle in-house il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tuttavia, l'AGCM ha rilevato una serie di criticità e violazioni della normativa in queste decisioni, mettendo in discussione la legittimità e la conformità di tale operazione.

 

Partecipazione dell'Ente al Capitale Sociale

L'AGCM ha osservato che l'Ente d'Ambito di Benevento ha violato gli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Questi articoli vietano agli enti di governo dell'ambito di partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete. L'AGCM ha sottolineato che tale partecipazione potrebbe compromettere il principio di separazione tra funzioni di regolazione e gestione dei servizi pubblici locali a rete, in quanto l'ente parteciperebbe direttamente al capitale di un soggetto che gestisce il servizio.

Carenza di Controllo Analogico

L'AGCM ha anche evidenziato una mancanza di controllo analogo nella costituzione della società in-house. Nonostante l'obbligo di controllo analogo fosse presente, l'AGCM ha rilevato che il meccanismo di controllo era poco chiaro e non adeguato. L'ente non ha fornito informazioni dettagliate sul modo in cui i rappresentanti dei Comuni avrebbero effettivamente esercitato il controllo sulla società, compromettendo la validità del requisito di controllo analogo previsto dalla legge.

Mancata Motivazione Adeguata

L'AGCM ha criticato la mancanza di una motivazione adeguata nelle deliberazioni dell'Ente di Benevento. Secondo la normativa, le decisioni di costituire una società in-house devono essere motivate in modo analitico, includendo elementi come la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni della scelta, la convenienza economica, la compatibilità con i principi di efficienza ed efficacia, e altro ancora. L'AGCM ha rilevato una carenza di informazioni e dati concreti che giustificassero la scelta di non ricorrere al mercato e di costituire una società in-house.

 

In conclusione, l'AGCM ha dichiarato che le deliberazioni dell'Ente di Benevento sono illegittime a causa delle violazioni dei principi concorrenziali e delle normative vigenti. L'AGCM ha evidenziato come queste violazioni abbiano un impatto anticoncorrenziale, limitando la possibilità di operatori efficienti di partecipare a procedure competitive per l'ingresso nel mercato. La normativa vigente mira a promuovere la concorrenza e la tutela dell'efficienza nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e le deliberazioni dell'Ente sembrano contrastare questi obiettivi. Pertanto, l’Autorità ha deliberato, nella riunione del 18 luglio 2023, di proporre ricorso al TAR Campania contro le Determinazioni assunte da ATO Benevento.

Quanto osservato dall'Autorità, sottolinea l'importanza della costruzione di un'adeguata e solida motivazione circa la forma di affidamento scelta, costruendo uno studio economico in merito alle ragioni del mancato ricorso al mercato e sulla verifica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nelle decisioni relative ai servizi pubblici locali, al fine di garantire come richiesto dall'Autorità un ambiente di concorrenza equo e favorevole a operatori efficienti e competitivi.


TARI: nuovo contratto del servizio dei rifiuti urbani. Enti chiamati ad adeguarsi e redigere il PEF dell'Affidamento

Come noto, con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l’Autorità Nazionale aveva avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio. Tenendo conto dei contributi ricevuti (sono pervenuti 29 contributi) in risposta al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità con la deliberazione 385/2023/R/rif ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio caratterizzato da contenuti minimi essenziali.

Con la deliberazione l'Autorità ha inoltre stabilito che gli Enti debbano provvedere all'adeguamento dei relativi contratti in essere con lo schema tipo, non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Ai fini dell'adeguamento contrattuale obbligatorio reso necessario dall'intervento ARERA, si riconosce l'esistenza di un nuovo obbligo per gli Enti: ai fini della definizione della durata contrattuale, si rende necessaria la redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, che riporti con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e sia composto dal conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, oltre che dal programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti.

Si ricorda che detto PEF dovrà essere aggiornato nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall’Autorità e per tutta la durata residua dell’affidamento, secondo le procedure individuate all'art. 9 dello schema di contratto.

Da evidenziare che resta comunque salvo per gli Enti riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, fatto salvo la verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e nel rispetto dell’autonomia contrattuale dell’Ente e del gestore del servizio statuire contenuti ulteriori anche in ragione degli assetti esistenti. Nuovi sviluppi ed approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF.

Paragon Advisory, capitalizzando la conoscenza della regolazione e il supporto garantito agli Enti nel corso degli ultimi anni, resta disponibile per specifiche indicazioni in merito e per supportare i propri committenti nelle nuove attività richieste dall’Autorità.


Recupero dei rifiuti: Consiglio di Stato non è possibile la deroga al principio dell’affidamento mediante gara

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna contro la società Montello s.p.a. riguardo all'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti umidi provenienti dalla raccolta presso i Comuni soci di un Gestore In house.

La controversia verteva sulla delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 801 del 23 maggio 2022, che ha individuato gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica per il recupero dei rifiuti urbani nella Regione Emilia-Romagna. La società Montello s.p.a. aveva impugnato gli atti del procedimento di affidamento dell'appalto pubblico, sostenendo di non essere stata nuovamente individuata come affidataria del servizio a causa della delibera n. 801/2022.

Il TAR per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) aveva accolto il ricorso della Montello s.p.a. e la Regione Emilia-Romagna ha presentato un appello al Consiglio di Stato.

Nell'udienza del 6 luglio 2023, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il principio di prossimità agli impianti di recupero non esclude la concorrenza fornendo anche un'interpretazione della delibera ARERA (MTR-2), sottolineando che essa non implica l'affidamento diretto senza gara del servizio di recupero dei rifiuti, ma riconosce solo incentivi agli impianti che gestiscono il recupero.

Nel complesso, il Consiglio di Stato conferma che non è possibile la deroga al principio dell’affidamento mediante gara attraverso l’interpretazione dell’inciso secondo cui “è sempre ammessa libera circolazione sul territorio nazionale”, ricordando che:

l’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non pone né implica la deroga dei procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio, ma, più semplicemente, prevede la possibilità di incentivare (“privilegiando”) quelle modalità di recupero e riciclaggio che sono “attuative” del principio di prossimità degli impianti di recupero


L'importanza della remunerazione dei costi di capitale negli affidamenti In House Providing

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente posto l'attenzione sull'impatto dei costi di capitale nella valutazione di convenienza degli affidamenti In House Providing. Nell'ultimo Bollettino n. 28/2023, l'AGCM ha analizzato le operazioni di acquisto di partecipazioni da parte di enti d'ambito in società a capitale pubblico (ATO Napoli 1, acquisizione della partecipazione sociale della SAPNA Spa), con l'obiettivo di affidare in house il servizio di igiene ambientale. In questo contesto, l'Antitrust ha affrontato le motivazioni a sostegno di tale scelta, concentrandosi sulla remunerazione dei costi di capitale.

L'AGCM ha sottolineato come l'equilibrio delle prestazioni corrispettive debba considerare tutti i costi, compresi quelli del capitale, indipendentemente dalla forma di affidamento. Spesso, nell'affidamento in house providing, si sostiene la convenienza dell'assenza dell'obbligo di garantire una certa marginalità economica per remunerare gli investitori. Tuttavia, l'AGCM ha ritenuto questa argomentazione fallace sotto diversi aspetti.

In primo luogo, l'ente affidante è tenuto a garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico, il che richiede la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale. La mancata remunerazione dei costi di capitale avrebbe conseguenze significative, anche a carico della collettività. Ad esempio, l'impresa non potrebbe reperire finanziamenti sul mercato dei capitali per realizzare gli investimenti e sarebbe completamente dipendente da risorse pubbliche a fondo perduto.

In secondo luogo, la scelta di non remunerare il capitale potrebbe non costituire un vantaggio intrinseco dell'In House Providing, ma piuttosto una decisione escludente e discriminatoria rispetto ad altre modalità di affidamento. Eventuali operatori privati non potrebbero permettersi di non remunerare il capitale, rendendo così la concorrenza meno equa.

Il contesto normativo riguardante i rapporti con le società partecipate e gli affidamenti di servizi pubblici locali richiede una valutazione periodica di sostenibilità e convenienza dei modelli gestionali adottati per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. La remunerazione dei costi di capitale è un tema centrale per garantire non solo un'adeguata offerta di servizi ma anche lo sviluppo parallelo delle infrastrutture e delle dotazioni patrimoniali necessarie per erogarli.

Nel percorso di scelta del soggetto affidatario nell'In House Providing, si apre un'ampia riflessione sul piano degli investimento, la sua quantificazione e formulazione, e sulla definizione della leva finanziaria e del relativo tasso di remunerazione. Sul tema Paragon Advisory negli anni ha sviluppato numerosi servizi di analisi, studio e valutazione di piani industriali e PEF per affidamento di servizi pubblici supportando gli Enti nella definizione del congruo tasso da utilizzare per la definizione delle remunerazione del capitale investito e sviluppando a servizio degli Enti e delle Società analisi di congruità dei servizi.