La Deroga al Principio di Suddivisione in Lotti: un'Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024
Il principio generale della suddivisione in lotti è un aspetto cruciale nella gestione degli appalti pubblici, volto a favorire la concorrenza e la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, questo principio può essere derogato in presenza di giustificati motivi, come indicato nel bando di gara, che funge da lex specialis. La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara non deve essere eccessivamente compressa.
L'Analisi della Delibera ANAC n. 123/2024
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel Parere di precontenzioso n. 123 del 13 marzo 2024, ha affrontato proprio questo tema. La delibera riguarda un caso in cui un operatore economico aveva contestato il Comune di Frosinone per non aver suddiviso in lotti l'appalto per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. La mancata suddivisione, secondo l'operatore, aveva impedito la sua partecipazione alla gara, non possedendo i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.
La Motivazione della Stazione Appaltante
La stazione appaltante aveva motivato la scelta di un lotto unico per garantire l'unitarietà della gestione e evitare complessità tecniche e costi aggiuntivi. Tale motivazione era stata esplicitata nella determina di indizione della gara. L'ANAC ha ritenuto che questa decisione non fosse irragionevole né illogica, in quanto supportata da una motivazione adeguata.
Il Contesto Normativo e Giurisprudenziale
Il quadro normativo di riferimento prevede la suddivisione in lotti come regola generale, salvo deroghe motivate. Questo principio è sancito sia dalla normativa italiana che dalle direttive europee, come la Direttiva 2014/24/UE, che incoraggia la suddivisione per favorire la partecipazione delle PMI. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non suddividere l'appalto, motivando adeguatamente tale scelta.
Nel caso di specie, l'ANAC ha confermato la legittimità della decisione del Comune di Frosinone, sottolineando che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato in presenza di giustificati motivi, purché espressi chiaramente nella lex specialis. La decisione della stazione appaltante è stata considerata coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Conclusioni
Questa delibera rappresenta un'importante precisazione sulla flessibilità delle norme relative agli appalti pubblici, evidenziando come le stazioni appaltanti possano esercitare la loro discrezionalità per adattarsi alle specificità del caso concreto, garantendo al contempo il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
Normative sui Compensi degli Amministratori: Chiarimenti dalla Corte dei Conti
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha recentemente emesso la deliberazione n. 62/2024/PAR in risposta alla richiesta di parere avanzata dal Comune di Trani riguardante le corrette modalità di calcolo dei compensi degli Amministratori di una società controllata. L'analisi della Corte fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione dei tetti ai compensi, offrendo indicazioni fondamentali per una gestione finanziaria oculata delle società a controllo pubblico.
La Deliberazione della Corte dei Conti
La richiesta di parere del Comune di Trani si focalizza sulle modalità di calcolo dei compensi degli amministratori delle società controllate pubbliche, in particolare riguardo all'interpretazione dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 175/2016. La Corte dei Conti sottolinea l'importanza di rispettare il limite del 80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori, come stabilito dalla normativa vigente.
La deliberazione chiarisce che il calcolo del tetto di spesa deve tener conto di tutte le voci di costo, inclusi gli oneri previdenziali a carico della società. Inoltre, viene evidenziato che il rispetto di questo limite è fondamentale per garantire il contenimento della spesa pubblica e la corretta gestione finanziaria delle società partecipate.
Implicazioni per le Amministrazioni
Le amministrazioni pubbliche e le società controllate devono monitorare periodicamente l'evoluzione delle diverse voci di costo relative ai compensi degli amministratori, assicurando che il saldo totale rientri nel limite di spesa stabilito dalla normativa. Questo monitoraggio è fondamentale per garantire la conformità alle disposizioni legislative e per evitare eventuali sanzioni o problemi di bilancio.
Per ulteriori informazioni o per consulenze specifiche riguardo l'applicazione di questa sentenza, non esitate a contattarci. La nostra esperienza nel settore è a vostra disposizione per garantirvi il pieno rispetto delle normative vigenti e per supportarvi nella gestione ottimale delle vostre risorse.
PEF IMPIANTI – APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO
ARERA ha pubblicato sul proprio sito la Determina 2/2024- DTAC attraverso la quale vengono approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024/2025. In particolare, come riportato nell’art.2, sono adottati i seguenti schemi tipo:
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- il Piano Economico – Finanziario per il biennio 2024/2025;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore.
Inoltre, vengono fornite indicazioni su come gestire situazioni in cui i dati di costo non sono disponibili a causa di avvicendamenti gestionali o impianti recentemente entrati in esercizio. Viene anche definito il trattamento dei costi d’uso del capitale e dei contratti di leasing operativo e finanziario. I soggetti interessati dovranno inviare gli atti, i dati e la documentazione richiesta per ogni impianto di chiusura del ciclo “minimo”, ovvero di impianto “intermedio”, da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” di propria competenza.
RIFIUTI – TARI, APPROVATA LA PROROGA PER I COMUNI
La Commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti che apportano significative novità per i Comuni e riguardano il Piano Economico-Finanziario inerente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le tariffe.
LE NOVITÀ
Nel dettaglio, il primo emendamento proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui i Comuni dovranno approvare le delibere riguardanti il Piano Economico-Finanziario e le tariffe.
Con il secondo emendamento, invece, si vuole garantire stabilità nell’applicazione delle tariffe della TARI: per tale motivo, saranno considerate efficaci anche quelle delibere adottate a partire dal 1°maggio, ovvero dopo la data di scadenza precedentemente indicata (30 aprile). I Comuni, grazie a questa proroga, avranno maggior tempo a disposizione per poter analizzare con attenzione la propria situazione e le proprie esigenze per poi elaborare tariffe adeguate e in linea con il servizio proposto. Paragon è in grado di garantire il supporto necessario sui diversi aspetti tariffari, così da consentire un’applicazione delle tariffe nel rispetto delle regole definite dall’Autorità.
Paragon per il supporto specialistico della Cassa per i servizi energetici e ambientali
Valorizzando il patrimonio di esperienze nelle attività afferenti ai settori regolati, Paragon Advisory si aggiudica i servizi di supporto specialistico per la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
La Cassa per i servizi energetici e ambientali è un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che opera nei settori dell’elettricità, del gas, dell'acqua e dei rifiuti. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’ARERA.
Ai sensi dei decreti ministeriali 21 dicembre 2017 e s.m.i. e 21 dicembre 2021, n. 541, alla CSEA è affidato, tra gli altri, il compito, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ARERA, di costituire, per ciascun anno di competenza, gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale.
Alla luce del crescente numero di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale che si interfacciano con la CSEA, nonché della necessità di svolgere istruttorie interdisciplinari nel rispetto dei termini previsti dal procedimento istruttorio, la CSEA ha deciso di avvalersi di un servizio di supporto specialistico per lo svolgimento dei controlli a campione e delle istruttorie finalizzate a verificare la sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione e/o la permanenza negli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale.
In tal ambito l'offerta formulata da Paragon Advisory è stata ritenuta da CSEA la migliore, con un punteggio tecnico assegnato dalla commissione di gara di 20 punti superiore a quello degli altri offerenti.
Paragon esprime soddisfazione per questo risultato, ottenuto grazie all'impegno dei suoi professionisti e alla valorizzazione del patrimonio di esperienze maturato negli ultimi anni di affiancamento delle pubbliche amministrazioni.
MTR-2 approvati schemi tipo e nuovo Tool
Con la pubblicazione della Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 l'Autorità Nazionale ha reso disponibili i documenti utili per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025. Con il provvedimento che attua le previsioni contenute nella deliberazione 389/2023/R/RIF, sono stati adottati i seguenti schemi:
1) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (Allegato 1);
2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).
Novità nel tool di calcolo e nel testo della Determina, con la quale all'art. 3.3 si introduce il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023, e quelli ri-quantificabili considerando il tasso di inflazione del 4,5%. Gli ETC saranno, pertanto, inviatati a valutare tale possibilità offerta con il provvedimento in commento.
Il Tool fornisce inoltre elementi volti ad agevolare le predisposizioni tariffario nel caso di passaggio a tariffa corrispettiva tra il 2024 e 2025 del periodo regolatorio.
Contributi di funzionamento alle società in house: attenzione all'IVA!
Il 20 Settembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello 433/2023, con la quale ha confermato che la presenza di un rapporto sinallagmatico fra Comune e società in house, sebbene in un contesto connesso alla gestione di un'infrastruttura di interesse pubblico per la quale potrebbero pervenire contributi regionali e in assenza di specifici standard contrattuali, comporta necessariamente che la provvista economica erogata dall'Ente non possa qualificarsi come "contributo di funzionamento" non assogettabile a IVA.
In particolare, il Comune, nella richiesta di parere, proponeva una soluzione interpretativa che equiparava il contributo annuale elargito alla società in house quale meramente funzionale a garantire l'equilibrio della società a fronte dell'affidamento della gestione di una infrastruttura ciclopedonale, tuttavia l'Agenzia ha diversamente rilevato come "si ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune X costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria"
La risposta dell'Agenzia conferma ancora una volta l'importanza e l'attualità dei profili fiscali nelle operazioni di affidamento in house providing dato il profilo di peculiarità dell'istituto. La specializzazione e l'integrazione di competenze economiche, fiscali, legali e organizzative permette a Paragon di affiancare al meglio i Comuni e le loro società nei percorsi di affidamento in house
La Corte dei Conti conferma l'incentivo per funzioni tecniche anche per le concession
La Corte dei Conti della Lombardia con la delibera 187/2023/PAR ha confermato quanto già rilevato dai più attenti lettori del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.
La Corte infatti, nel parere rilasciato al Comune di Varese, ha rilevato e confermato la diversa formulazione dell'Art. 45 del nuovo testo normativo rispetto al precedente Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
Si ricorda, infatti, che l'esplicita riferimento agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti" del previgente testo normativo aveva portato i giudici contabili alla famosa deliberazione del 2019 15/2019/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie, nell’escludere l’estendibilità dell’istituto alle concessioni, avevaosservato che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.
I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli "appalti" e alle "stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle"proceudre di affidamento" e alle "stazioni appaltanti ed enti concedenti", hanno pertanto evidenziato che
"Le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione."
Ma i giudici contabili, nel riscontro al Comune di Varese, esplicitano e chiariscono inoltre che tale apertura del nuovo Codice è applicabile anche ai partenariati pubblico-privati (PPP) evidenziando come:
"In siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45."
Emanate le linee guida per i PEF e gli indicatori di qualità dei SPL non a rete
Con decreto direttoriale del 31 Agosto 2023, sono state adottate le linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 201/2022, da parte del Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy.
E' importante rilevare come le linee guida prevedano la necessità di una relazione di accompagnamento che puntualmente descriva le assumptions del Piano nonchè la regolazione e le previsioni normative connesse al servizio, superando l'idea di un documento che riportasse le sole valorizzazioni economiche.
Con il medesimo decreto sono stati individuati anche gli indicatori di qualità per il servizi non regolati ed in particolare per la gestione dei parcheggi, la gestione degli impianti sportivi, i servizi cimiteriali, la gestione dell'illuminazione votiva e il trasporto scolastico.
Importante rilevare il richiamo ai sistemi di qualità già sviluppati dalle Autorità indipendenti per altri settori (rifiuti, TPL, etc...).
Il decreto e gli allegati sono disponibili al seguente link: Decreto Direttoriale SPL
Paragon continua il suo impegno per la regolazione dei servizi pubblici e l'affiancamento agli Enti locali!
Affitto & Concessione di servizi: il Consiglio di Stato ribadisce le differenze
Lo scorso 22 Agosto è stata pubblicata la sentenza 7915/2023, in cui il Consiglio di Stato ha confermato la distinzione fra la locazione di immobile e la concessione di servizi.
In particolare, ove i Comuni vincolino l'utilizzo di un determinato immobile ad uno specifico uso/servizio non è possibile qualificare il servizio come locazione di immobile pubblico, con conseguente esclusione dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
Il Consiglio di Stato ha ribadito un suo orientamento consolidato, richiamando una precedente sentenza del 2016 evidenziando come:
Solamente la disponibilità contrattuale di locali per un periodo di tempo determinato può qualificarsi comelocazione in senso proprio, laddove “Tale situazione non ricorre allorché invece questa detenzione è strettamente collegata ad unservizio che concretizza una serie prestazioni nient’affatto “accessorie” o “complementari"
La sentenza conferma la necessità di un attento processo di qualificazione dei propri servizi, nonchè la necessità di sviluppare una corretta pianificazione economica e finanziaria delle concessioni da parte degli Enti locali