TARI: nuovo contratto del servizio dei rifiuti urbani. Enti chiamati ad adeguarsi e redigere il PEF dell’Affidamento
Come noto, con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l’Autorità Nazionale aveva avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio. Tenendo conto dei contributi ricevuti (sono pervenuti 29 contributi) in risposta al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l’Autorità con la deliberazione 385/2023/R/rif ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio caratterizzato da contenuti minimi essenziali.
Con la deliberazione l’Autorità ha inoltre stabilito che gli Enti debbano provvedere all’adeguamento dei relativi contratti in essere con lo schema tipo, non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.
Ai fini dell’adeguamento contrattuale obbligatorio reso necessario dall’intervento ARERA, si riconosce l’esistenza di un nuovo obbligo per gli Enti: ai fini della definizione della durata contrattuale, si rende necessaria la redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, che riporti con cadenza annuale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e sia composto dal conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, oltre che dal programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti.
Si ricorda che detto PEF dovrà essere aggiornato nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall’Autorità e per tutta la durata residua dell’affidamento, secondo le procedure individuate all’art. 9 dello schema di contratto.
Da evidenziare che resta comunque salvo per gli Enti riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, fatto salvo la verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e nel rispetto dell’autonomia contrattuale dell’Ente e del gestore del servizio statuire contenuti ulteriori anche in ragione degli assetti esistenti. Nuovi sviluppi ed approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF.
Paragon Advisory, capitalizzando la conoscenza della regolazione e il supporto garantito agli Enti nel corso degli ultimi anni, resta disponibile per specifiche indicazioni in merito e per supportare i propri committenti nelle nuove attività richieste dall’Autorità.
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